04/02/2026
Art. 90Art. 108

Legittimità della scelta del criterio del prezzo più basso per la fornitura di dispositivi medicali standardizzati: rigetto del ricorso avverso l’aggiudicazione del Lotto 46 ESTAR

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha rigettato il ricorso proposto da Convatec Italia S.r.l. contro l’aggiudicazione del Lotto n. 46 da parte di ESTAR, relativo alla fornitura di un kit basico per la gestione delle feci. Il ricorso contestava l’applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, sostenendo che la fornitura non avrebbe avuto le caratteristiche standardizzate richieste dall’art. 108 del Codice degli Appalti. Il Tribunale ha però ritenuto che, essendo la fornitura oggetto di gara di tipo “basico” e ritenuta dalla stazione appaltante adeguata alle proprie esigenze, fosse legittimo il ricorso al criterio del prezzo più basso, insindacabile in quanto espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulla ricostruzione della natura della fornitura richiesta nel Lotto 46, giudicata dalla stazione appaltante (ESTAR) come dotata di caratteristiche standardizzate e priva di peculiarità innovative tali da richiedere una valutazione qualitativa. Il TAR chiarisce che la scelta del criterio del prezzo più basso è legittima quando la stazione appaltante richiede un prodotto standardizzato, e che tale valutazione rientra nella sua discrezionalità tecnica, sottratta al sindacato giurisdizionale salvo manifesta irragionevolezza. La Corte ha evidenziato che la presenza di prodotti brevettati o più innovativi sul mercato non incide sulla legittimità della scelta amministrativa, qualora la lex specialis richiami specificatamente prodotti di base conformi alle esigenze pubbliche; inoltre, il fatto che altre amministrazioni abbiano scelto criteri diversi (es. offerta economicamente più vantaggiosa) non obbliga ESTAR a fare altrettanto, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo. Pertanto, la doglianza della ricorrente è stata ritenuta infondata e il ricorso respinto.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 90

L’articolo 90 è stato richiamato per fondare la regolarità della comunicazione dell’esito della procedura di gara da parte di ESTAR alle ditte partecipanti, assicurando che le informative di aggiudicazione e le modalità di trasmissione degli atti rispettassero i termini e le modalità previsti dal Codice per la trasparenza e la tutela della concorrenza.

Articolo 108

L’articolo 108 è stato al centro della controversia: la ricorrente ne invocava l'applicazione per sostenere l’illegittimità del ricorso al criterio del prezzo più basso, ritenendo non standardizzata la fornitura. Il TAR, invece, ha interpretato coerentemente l’articolo, affermando che la stazione appaltante ben poteva utilizzare tale criterio in presenza di forniture basiche e standardizzate, con ampia discrezionalità nella definizione del bisogno pubblico e senza necessità di una motivazione rafforzata; la scelta di ESTAR è stata quindi ritenuta conforme a quanto stabilito dalla norma, che consente il minor prezzo per forniture prive di elementi qualitativi rilevanti.

Articoli di riferimento