Legittimità dell'esclusione per omessa dichiarazione di impegno a quote occupazionali in gara pubblica regionale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del TAR Toscana conferma l'esclusione del raggruppamento temporaneo di imprese GPI S.p.A. dalla gara regionale per mancata dichiarazione dell'impegno a garantire quote di occupazione giovanile e femminile, obbligo previsto dal disciplinare di gara e dal Decreto-Legge n. 77/2021. L'errore materiale della mandante Data Pos S.r.l., che ha barrato la dichiarazione richiesta nel modello di gara, non è stato ritenuto sanabile tramite soccorso istruttorio. Inoltre, l'organo che ha adottato l'esclusione è risultato competente secondo la normativa vigente. Sono state respinte tutte le eccezioni sollevate dall'impresa, inclusa quella sulla legittimità della clausola e sulla possibilità di modificare la compagine del raggruppamento.
Spiegazione Dettagliata
Il tribunale ha valutato che la clausola di gara che impone l'impegno a riservare quote di assunzioni a giovani e donne, resa obbligatoria dall'art. 47 del Decreto-Legge n. 77/2021, è stata correttamente inserita nel disciplinare in quanto la procedura di gara si inserisce nell'ambito di un progetto finanziato anche in parte dal PNRR. La mancata sottoscrizione di tale impegno da parte della mandante Data Pos S.r.l., manifestata tramite la cancellazione della clausola nel modello A.1, non può essere considerata un mero errore materiale. Di conseguenza, non era ammissibile sanare tale omissione con il soccorso istruttorio, poiché l'impegno costituisce un requisito necessario dell'offerta, parte integrante della stessa, e quindi essenziale per l'ammissibilità della partecipazione. La solidarietà tra i membri del raggruppamento non consente di supplire all'assenza di tale impegno da parte di un componente. Infine, la competenza ad adottare il provvedimento di esclusione è stata attribuita legittimamente al dirigente del Settore contratti, anche sulla base delle disposizioni regionali di organizzazione e non solo al RUP, in linea con i principi di autonomia organizzativa degli enti pubblici.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 15 è stato richiamato per esaminare la questione della competenza nella fase di affidamento e in particolare nella adozione del provvedimento di esclusione. È stato chiarito che, pur essendo il RUP figura centrale e unica nella supervisione e coordinamento, le stazioni appaltanti possono individuare modelli organizzativi con responsabili specifici per fasi diverse, fra cui la fase di affidamento, come nel caso del dirigente del Settore contratti della Regione Toscana, il quale ha operato nei limiti dell'autonomia organizzativa regionale e dunque era competente a disporre l'esclusione.



