Affidamento del servizio di educativa di strada: legittimità dell’aggiudicazione e valutazione dei requisiti di partecipazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha respinto il ricorso della cooperativa CAT, seconda classificata in una gara indetta dal Comune di Firenze per il servizio di educativa di strada, che contestava l’aggiudicazione del Lotto 1 a Pirene S.r.l.. CAT sosteneva che Pirene non possedesse i requisiti professionali e tecnici richiesti e che la commissione avesse attribuito punteggi in modo illogico o viziato. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le doglianze: Pirene risultava iscritta per attività pertinenti con l’appalto e i servizi pregressi valutati erano da considerarsi analoghi a quelli richiesti dalla legge di gara. Confermato anche il metodo di valutazione qualitativa delle offerte tecniche e formative. Per effetto della soccombenza è stato dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di Pirene e CAT condannata alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si sofferma su due principali profili: la verifica dei requisiti di partecipazione (idoneità professionale e capacità tecnica/professionale) e la legittimità delle valutazioni della commissione sulle offerte tecniche. CAT contestava la mancanza, in capo all’aggiudicataria Pirene S.r.l., dei necessari requisiti di iscrizione e di esperienza pregressa in servizi analoghi. Il TAR ha accertato che, secondo l’articolo 100 D.lgs. 36/2023 e la disciplina di gara, era sufficiente l’iscrizione per attività pertinenti, non necessariamente identiche a quelle appaltate, e che i servizi svolti da Pirene (anche se in parte indicati per altri lotti) erano da considerarsi analoghi, per natura e finalità sociali nei confronti dei giovani, a quelli oggetto dell’appalto. Quanto alla valutazione delle offerte, il TAR ha evidenziato che la commissione gode di ampia discrezionalità, soprattutto nell’ambito di criteri qualitativi e formativi, purché il giudizio non sia manifestamente illogico o arbitrario. Non sono emerse evidenze di tali vizi, pertanto la scelta della commissione è stata confermata. Annullate, di conseguenza, tutte le richieste di annullamento dell'aggiudicazione, rigettando il ricorso di CAT e dichiarando improcedibile il ricorso incidentale di Pirene.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 100 è stato centrale nella decisione: il TAR ha ritenuto che la verifica dell’idoneità professionale vada effettuata sulla base di attività pertinenti iscritte nel registro delle imprese, senza necessità di stretta identità con l’oggetto dell’appalto. Inoltre, per la capacità tecnica e professionale, il collegio ha applicato il principio di analogia tra servizi, coerentemente con quanto previsto dall’art. 100, valorizzando la massima partecipazione e l’assenza di automatismi che precludano offerte qualificate e parimenti valide anche se con esperienze non identiche a quelle richieste.



