09/10/2026
Art. 10Art. 146Art. 152

Esclusione di RTI Iseda-SEA dalla gara per la raccolta rifiuti a Lucca: legittimità della valutazione tecnica e della soglia di sbarramento

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha respinto il ricorso del costituendo RTI Iseda-SEA contro l’esclusione dalla gara bandita da Sistema Ambiente S.p.A. per la raccolta differenziata e la pulizia delle aree pubbliche nel Comune di Lucca. L’esclusione è avvenuta per il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista per l’offerta tecnica, a seguito dell’attribuzione di 0 punti (insufficiente) alla proposta tecnica per la raccolta degli sfalci e piccole potature. Il TAR ha ritenuto legittima la valutazione della commissione e infondate le censure della ricorrente sia in merito alla giurisdizione del giudice amministrativo sia ai criteri di valutazione tecnica e alla presunta disparità di trattamento con altri concorrenti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta due questioni principali: la giurisdizione del giudice amministrativo e la legittimità della valutazione tecnica che ha portato all’esclusione di Iseda-SEA. Quanto alla giurisdizione, il TAR rigetta l’eccezione della resistente (Sistema Ambiente) secondo cui, essendo società mista pubblico-privata e non 'organismo di diritto pubblico', non sarebbe soggetta all’obbligo legale di applicare il Codice degli Appalti e quindi le controversie sarebbero di competenza del giudice ordinario. Il TAR chiarisce che, in assenza di prova da parte della resistente che almeno il 70% del servizio sia svolto direttamente, permane l’obbligo di evidenza pubblica e la giurisdizione amministrativa. Nel merito, la valutazione della commissione – che ha assegnato 0 punti all’offerta tecnica di Iseda per il servizio di raccolta sfalci perché la proposta alterava eccessivamente il servizio esistente e risultava non attuabile secondo i limiti del bando – è ritenuta legittima e congruamente motivata. Il sistema di motivazione plurima adottato dalla commissione consente che la sussistenza anche di una sola delle motivazioni regga il giudizio. Le doglianze per presunta violazione dei principi di massima partecipazione, tassatività delle cause di esclusione, nonché per disparità di trattamento risultano infondate, poiché la valutazione negativa della proposta è coerente con le regole di gara e le situazioni dei diversi concorrenti non sono sovrapponibili. Per tali ragioni, il ricorso viene respinto con condanna alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

Invocato dalla ricorrente per lamentare la violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione, contestando che la valutazione restrittiva della commissione avrebbe irragionevolmente escluso un’offerta non in presenza di cause espressamente previste dal Codice o dal bando. Il TAR chiarisce che la causa di esclusione (mancato raggiungimento della soglia tecnica) era espressamente prevista dalla legge di gara e che la valutazione negativa era coerente con i criteri fissati, pertanto non sussiste violazione dei principi di cui all’art. 10.

Articolo 146

Citato nel ragionamento relativo alla natura della stazione appaltante (Sistema Ambiente), per escludere si tratti di un ente aggiudicatore operante nei settori speciali regolati dagli articoli 146-152; la questione è parte della verifica se il soggetto appaltante sia tenuto per legge ad applicare le procedure di evidenza pubblica (e quindi alla giurisdizione amministrativa). Il TAR conclude che, non essendovi prova della prevalenza dell’attività sul mercato in regime di concorrenza, il Codice trova comunque applicazione.

Articolo 152

Anch’esso richiamato nell’analisi sulla natura della stazione appaltante, per escludere che Sistema Ambiente svolga attività di estrazione di gas, carbone o altri combustibili – settori che avrebbero potuto comportare discipline e regimi speciali – ma non rileva ai fini decisivi della sentenza se non per la delimitazione del campo di applicazione oggettivo del Codice.

Articoli di riferimento