10/06/2025
Art. 104

Legittimità dell'avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere in gara d'appalto

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso del Consorzio Leonardo che contestava l'aggiudicazione di una gara pubblica al RTI Montefalchi, sostenendo che la certificazione relativa al sistema di gestione per la parità di genere (UNI/PdR 125) non potesse essere oggetto di avvalimento premiale. Il TAR ha confermato la legittimità del ricorso all'avvalimento per questa certificazione, ritenendo che il contratto di avvalimento prevedesse un vero e proprio trasferimento organizzativo e strumentale e che la certificazione fosse assimilabile ad altre certificazioni tecniche suscettibili di avvalimento. Pertanto, è stata dichiarata regolare la procedura di gara e legittima l’aggiudicazione al RTI Montefalchi.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha affrontato la questione se la certificazione riguardante la parità di genere, che attesta politiche aziendali specifiche, possa essere messa a disposizione di un concorrente tramite un contratto di avvalimento premiale. La sentenza evidenzia che la normativa attuale (d.lgs. 36/2023) distingue tra avvalimento qualificante e premiale, ammettendo espressamente che l'avvalimento possa servire anche a migliorare l'offerta (avvalimento premiale). Inoltre, la giurisprudenza consolidata interpreta le certificazioni di qualità e di processo come requisiti tecnici/professionali suscettibili di avvalimento, salvo specifiche esclusioni di legge. La certificazione UNI/PdR 125, essendo una certificazione di processo che attesta l'organizzazione aziendale in materia di parità di genere, rientra in questa categoria. Importante è che il contratto di avvalimento non si limiti a un mero trasferimento documentale, ma includa un servizio reale e concreto di messa a disposizione di risorse, come consulenza, documentazione, audit, ecc. Inoltre, la diversità settoriale tra impresa ausiliaria (che possiede la certificazione) e impresa ausiliata (che la utilizza) non preclude l'avvalimento, poiché le politiche di parità di genere sono trasversali. Per queste ragioni il TAR ha rigettato il ricorso, sottolineando la necessità che l’avvalimento sia reale e non fittizio e riconoscendo la piena legittimità del meccanismo utilizzato dalla stazione appaltante.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 104

L'articolo 104 è stato centrale nel definire e interpretare l'istituto dell'avvalimento, sia qualificante che premiale. Il Tribunale ha richiamato il testo normativo per confermare che l'avvalimento può riguardare non solo il possesso di requisiti di partecipazione ma anche il miglioramento dell'offerta tramite il prestito di risorse, inclusi elementi come certificazioni tecniche e di processo. La sentenza ha inoltre evidenziato che l'avvalimento è valido purché il contratto stipulato contenga l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione e sia effettivo, superando così i precedenti limiti e divieti interpretativi che negavano l'avvalimento premiale per certi requisiti. Il TAR ha quindi applicato l’articolo 104 nel senso di ammettere la validità dell'avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere, considerandola assimilabile alle altre certificazioni tecniche suscettibili di avvalimento, a condizione che il contratto preveda un reale supporto organizzativo e non solo un mero prestito documentale.

Articoli di riferimento