Annullamento dell'aggiudicazione per carenza dei requisiti di ammissione nella procedura di gara per la gestione del canile del Comune di Prato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha annullato l'aggiudicazione della gara per la gestione del canile comunale a favore di Evade S.r.l., accogliendo il ricorso del Consorzio COOB. La decisione deriva dalla mancata esclusione di Evade S.r.l. dalla gara: la società, infatti, non era iscritta al registro delle imprese entro il termine per la manifestazione di interesse, come invece richiesto dal bando e dalla legge. La graduatoria dovrà quindi scorrere a favore della ricorrente, con condanna del Comune di Prato alle spese di lite.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza riconosce che la partecipazione alla procedura di gara era subordinata, secondo avviso pubblico e la disciplina del Codice degli Appalti, al possesso del requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio al momento della presentazione della manifestazione di interesse. Evade S.r.l. ha ottenuto l’iscrizione solo dopo la scadenza di tale termine, risultando un soggetto non giuridicamente esistente e non qualificabile come operatore economico. L’ammissione di Evade S.r.l. e la sua successiva aggiudicazione costituiscono quindi un vizio di legittimità, poiché hanno violato sia l’autovincolo del bando sia l’articolo 65 del d.lgs. 36/2023. La decisione dispone lo scorrimento della graduatoria in favore di COOB e l’annullamento degli atti impugnati; le altre censure sono assorbite. Il pronunciamento è avvenuto in forma semplificata, applicando le regole sui tempi e modi dei ricorsi appalti come modificate dall’art. 209 del nuovo Codice, anche per quanto riguarda la liquidazione delle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 65 stabilisce chi può essere qualificato come operatore economico e quindi legittimato a partecipare alle procedure di affidamento. Il TAR evidenzia che, secondo il bando e la normativa, Evade S.r.l. non era qualificabile come operatore economico al momento della manifestazione di interesse, non essendo iscritta al registro delle imprese. L'applicazione dell'articolo ha condotto all'annullamento dell'ammissione e dell'aggiudicazione in favore di Evade S.r.l.
L'articolo 209 disciplina le regole procedurali e i termini per i ricorsi in materia di appalti pubblici, nonché le modalità di dichiarazione di inefficacia dei contratti, il risarcimento e la liquidazione delle spese. Il TAR ha adottato la forma semplificata della decisione, come previsto dal nuovo assetto processuale introdotto da questo articolo, e ha liquidato in via conseguente le spese.



