13/07/2026
Art. 95Art. 101

Legittimità dell’esclusione dalla gara per gravi violazioni fiscali non definite: limiti ai poteri discrezionali della stazione appaltante

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha rigettato il ricorso presentato da Xylem Water Solutions Italia s.r.l. avverso l’esclusione dalla gara indetta da Acque s.p.a., confermando che la presenza di una grave violazione fiscale – pur non definitivamente accertata – comporta l’esclusione obbligata dalla procedura, salvo che l’operatore non dimostri di aver pagato, si sia impegnato a pagare o abbia ottenuto la sospensione della pretesa tributaria tramite provvedimenti giurisdizionali o amministrativi. Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito le prove richieste dalla legge, pertanto il provvedimento di esclusione è risultato pienamente legittimo e non sindacabile in base a valutazioni soggettive sull’affidabilità o sulla solvibilità dell’operatore.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza afferma che, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 36/2023, una violazione fiscale grave e non definitivamente accertata è causa di esclusione dalla gara solo se non ricorrono le circostanze esimenti tipizzate dalla norma (pagamento, impegno vincolante a pagare, sospensione giurisdizionale/amministrativa o pronuncia giurisdizionale favorevole, anche provvisoria). Nel caso in esame, Xylem ha ammesso di non aver pagato né di essersi impegnata a pagare la somma richiesta, e non ha ottenuto alcun provvedimento di sospensione o sentenza favorevole. Il collegio chiarisce che la stazione appaltante non ha la discrezionalità di valutare in concreto la fondatezza della pretesa fiscale o l’effettiva affidabilità dell’offerente, dovendo solo verificare la sussistenza oggettiva dei presupposti stabiliti dalla legge. La procedura di soccorso istruttorio (art. 101 d.lgs. 36/2023) è stata correttamente attivata, ma la mancata produzione di prove idonee da parte di Xylem ha legittimato la sua esclusione. La sentenza ribadisce la necessità di uniformità, prevedibilità e trasparenza nelle esclusioni per violazioni fiscali, escludendo valutazioni soggettive da parte delle amministrazioni.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 95

L’articolo 95, comma 2, è centrale nella motivazione: stabilisce che gravi violazioni fiscali, anche se non definitive, costituiscono causa di esclusione salvo che l’operatore abbia dimostrato, prima della scadenza dell’offerta, di aver pagato, si sia impegnato formalmente a pagare o abbia ottenuto sospensione giurisdizionale/amministrativa. Il TAR ha applicato la norma in modo rigoroso, affermando che la stazione appaltante non può valutare discrezionalmente l’attitudine dell’operatore a sostenere l’appalto, ma deve attenersi alla verifica dei presupposti oggettivi individuati dalla legge.

Articolo 101

L’articolo 101 ha trovato applicazione nella fase procedurale di soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante, che ha chiesto a Xylem di fornire documentazione idonea a dimostrare la sospensione dell’esecuzione della pretesa fiscale o altri elementi rilevanti. La ricorrente non ha prodotto documenti idonei, pertanto l’amministrazione era legittimata a procedere all’esclusione, secondo quanto previsto dall’art. 101 in caso di mancata integrazione della documentazione nei termini e con le caratteristiche richieste dalla legge.

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