Legittimità dell'aggiudicazione di gara per equivalenza funzionale del prodotto e criteri di valutazione nelle offerte tecniche (Caso ESTAR-Lotto 8 Cateteri, T.A.R. Toscana 2026)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il T.A.R. Toscana ha respinto il ricorso di Gada Italia contro l’aggiudicazione del lotto 8 a Solventum Italy per la fornitura di dispositivi medici, confermando la validità dell’offerta di Solventum nonostante le differenze strutturali con quanto richiesto dal capitolato. Il tribunale ha riconosciuto la corretta applicazione del principio di equivalenza tecnica e la sufficienza motivazionale della valutazione numerica della commissione. Anche le doglianze sulla competenza dei commissari sono state ritenute infondate. Di conseguenza, il ricorso incidentale di Solventum è stato dichiarato improcedibile per difetto di interesse, con condanna di Gada Italia alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si basa sull’accertamento che il prodotto offerto da Solventum, pur diverso per materiali e struttura (pellicola con tampone vs. disco di schiuma/feltrino), svolge le stesse funzioni richieste dalla stazione appaltante, ossia barriera fisica, rilascio di clorexidina e assorbimento di liquidi, in coerenza con le finalità della gara. Il T.A.R. ha applicato il principio di equivalenza, secondo cui è ammissibile un prodotto diverso da quello tipicamente descritto purché soddisfi le esigenze sostanziali poste a base della gara. È stato inoltre ritenuto legittimo l’operato della commissione giudicatrice, sia per quanto concerne l’attribuzione dei punteggi sia per la modalità implicita di motivazione, in presenza di criteri predefiniti e graduati nel disciplinare. Infine, la contestazione sulla composizione della commissione è stata respinta ritenendo legittima una lettura funzionale della competenza settoriale, senza necessità di specializzazione esclusiva. Il ricorso incidentale è divenuto improcedibile poiché la domanda principale è stata rigettata.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 59 viene richiamato per inquadrare la procedura di gara come accordo quadro, la cui disciplina permette l’affidamento pluriennale di forniture previa definizione delle esigenze e modalità di selezione dell’operatore. Nella sentenza l’applicazione dell’articolo è rilevante poiché il bando e l’aggiudicazione oggetto di contestazione si inseriscono in una procedura di accordo quadro, con l’obbligo di rispettare le specifiche tecniche ma lasciando margini per la valutazione dell’equivalenza funzionale dei prodotti offerti, così come avvenuto nel caso di specie.



