Annullamento dell'aggiudicazione per illegittima attribuzione di punteggio tecnico non previsto dalla lex specialis nella gara per la fornitura di protesi di ginocchio (Lotto 4) presso le Aziende Sanitarie della Regione Toscana
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha annullato l'aggiudicazione relativa al Lotto 4 della gara per la fornitura di protesi di ginocchio, ritenendo illegittima la previsione di un criterio di valutazione (disponibilità di versione ipollergenica/anallergica) che attribuiva punti aggiuntivi in assenza di una corrispettiva indicazione nel capitolato tecnico. Accolto il ricorso della società Stryker Italia S.r.l., il Tribunale ha riconosciuto che tale criterio ha distorto la concorrenza, escludendo la ricorrente indebitamente e lasciando in gara un solo concorrente. È stata disposta la riformulazione della graduatoria con assegnazione eguale del punteggio criticato a tutti gli operatori.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha accolto il ricorso sul presupposto che la lex specialis di gara (ossia il capitolato tecnico e i documenti pubblicati) non prevedeva tra le caratteristiche richieste per le protesi quella relativa alla disponibilità di versioni ipollergeniche/anallergiche. Non era quindi legittimo introdurre successivamente, tramite il documento sui criteri di valutazione, un punteggio tabellare che premiasse detta caratteristica, attribuendo così un vantaggio indebito a chi la offrisse. La violazione rilevata riguarda la necessità di determinare in modo chiaro e trasparente l’oggetto del contratto già nei documenti di gara, per consentire la partecipazione consapevole di tutti i concorrenti e garantire la parità di trattamento e la concorrenza. La sentenza richiama l’assetto gerarchico dei documenti di gara, stabilito dal Codice degli Appalti, e l'obbligo di coerenza tra capitolato e criteri di valutazione. Poiché la mancata previsione di tale caratteristica nel capitolato tecnico ha reso illegittima l’attribuzione del relativo punteggio, il TAR ha disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati e una riformulazione della graduatoria, attribuendo il punteggio contestato a tutti gli operatori.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 59 ha fondato la legittimità della procedura di gara, la quale consisteva nella conclusione di un accordo quadro per la fornitura di protesi su più anni e tra più operatori. Tuttavia, la sentenza non mette in discussione le regole dell’accordo quadro, bensì la legittimità con cui sono stati applicati i criteri di selezione, richiamando l’articolo solo come contesto normativo generale della procedura.
L’articolo 82 è centrale nella decisione: il Tribunale richiama la gerarchia dei documenti di gara e l’obbligo che i requisiti e le caratteristiche tecniche richieste siano chiaramente definite negli stessi, soprattutto nel bando e nel capitolato speciale. Nel caso in esame, la previsione del punteggio per la caratteristica ipollergenica contrastava con l’assenza di tale requisito nel capitolato tecnico, da cui discende l’illegittimità del relativo criterio di valutazione, in coerenza con la disposizione dell’art. 82 sulla prevalenza del bando/capitolato.
L’articolo 87 viene richiamato per rimarcare la distinzione tra ruolo del disciplinare (regole di selezione delle offerte) e del capitolato speciale (descrizione oggetto del contratto). La sentenza ribadisce che il criterio di valutazione può premiare solo caratteristiche già richieste dal capitolato tecnico, e che la stazione appaltante non può introdurre ex post elementi premianti non previsti in esso, pena la violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento.



