15/06/2026
Art. 11Art. 101Art. 110

Legittimità dell’aggiudicazione in assenza di dichiarazione analitica di equivalenza del CCNL già in sede di offerta: il caso dei servizi museali di Fiesole

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha respinto il ricorso della cooperativa Cristoforo contro l’aggiudicazione a Euro & Promos FM S.p.A. della gara per la gestione dei servizi museali di Fiesole. La ricorrente contestava l’ammissione della controinteressata, sostenendo che non avesse presentato in sede di offerta la dichiarazione di equivalenza fra il CCNL Multiservizi da lei applicato e quello delle Cooperative sociali richiesto dalla lex specialis di gara. Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione prodotta in gara fosse sufficiente e che la ricorrente non abbia mai contestato realmente l’effettiva equivalenza delle tutele offerte. Non vi è stata dunque violazione delle norme sugli obblighi di tutela dei lavoratori, né inammissibile integrazione postuma dell’offerta, né carenza istruttoria sulla sostenibilità economica.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sul rilievo che, pur in assenza di una dichiarazione analitica e dettagliata già in sede di offerta, Euro & Promos FM S.p.A. aveva presentato una dichiarazione (allegato A.1.ter) in cui si assumeva formalmente l’impegno ad applicare un diverso contratto collettivo rispetto a quello previsto dalla lex specialis (CCNL Multiservizi anziché Cooperative sociali) e attestava la garanzia delle stesse tutele. La stazione appaltante, in presenza di tale dichiarazione, non era tenuta a escludere l’operatore economico, né a compiere un’istruttoria più approfondita in assenza di specifiche contestazioni sostanziali circa la reale equivalenza delle tutele. Poiché la ricorrente si era limitata a censurare la forma e il momento della dichiarazione di equivalenza, senza mettere in discussione la sostanza delle tutele garantite ai lavoratori, il ricorso è stato respinto. Viene inoltre chiarito che la successiva trasmissione della dichiarazione analitica da parte dell’aggiudicataria non integra una modifica sostanziale dell’offerta e non viola il principio di immodificabilità, poiché non incideva sui contenuti economici o tecnici dell’offerta.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

L’articolo 110 è stato richiamato per analogia riguardo agli oneri motivazionali in materia di verifica di offerte anormalmente basse, estesi qui alla verifica di equivalenza delle tutele contrattuali. È stato ribadito che, come nella valutazione dell’anomalia, anche nel giudizio positivo sulla equivalenza delle tutele è onere dell’offerente escluso fornire elementi specifici di critica: in mancanza di deduzioni sostanziali sulla non equivalenza dei CCNL, la motivazione dell’amministrazione è sufficiente.

Articoli di riferimento