Legittimità dell’aggiudicazione e disciplina della qualificazione e del subappalto nelle opere scorporabili in appalto pubblico
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso proposto da Doldo Carlo S.r.l. contro l’aggiudicazione di un appalto alla società Icostrade S.r.l., ritenendo legittima la partecipazione e l’aggiudicazione anche se Icostrade risultava qualificata solo per la categoria prevalente OS12-B, ma non per la categoria scorporabile OS24. Il TAR ha confermato che, in presenza di opere scorporabili di valore inferiore a determinate soglie, come previsto dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente (art. 12 co. 2 d.l. n. 47/2014), l’aggiudicatario può eseguire direttamente tali opere anche senza qualificazione specifica, senza necessità di subappalto.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sull’analisi delle norme che regolano la qualificazione e il subappalto nelle gare pubbliche di lavori. Il motivo del ricorso era la mancata esclusione di Icostrade per mancanza di qualificazione sulla categoria OS24, nonostante questa non intendesse subappaltare tali opere. Il TAR ha ricostruito la normativa storica e il mutamento introdotto dal nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), evidenziando che l’art. 12 co. 2 del d.l. n. 47/2014, ancora vigente, disciplina le categorie di opere a qualificazione obbligatoria e i requisiti per l’esecuzione diretta o tramite subappalto necessario. La normativa e il disciplinare di gara prevedono che le opere scorporabili di valore inferiore a specifiche soglie (150.000 euro e 10% del valore complessivo dell’appalto) possano essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario anche se qualificato solo per la categoria prevalente, senza obbligo di subappalto. La sentenza dunque conferma la legittimità dell’aggiudicazione a Icostrade e nega l’illegittimità denunciata, rigettando il ricorso e compensando le spese di giudizio.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 119 del nuovo codice degli appalti, che disciplina il subappalto, è stato richiamato in relazione al contesto normativo generale del subappalto nelle gare pubbliche. La sentenza fa riferimento al ruolo del subappalto «necessario» previsto dall’art. 12 co. 2 d.l. n. 47/2014, che consente di subappaltare categorie di lavori a qualificazione obbligatoria. L’art. 119 definisce le regole generali del subappalto, ma non abroga la disciplina speciale prevista dall’art. 12 co. 2. Il TAR conferma dunque che la stazione appaltante ha agito correttamente nel valutare la dichiarazione di Icostrade sulla volontà di eseguire direttamente le opere scorporabili, senza obbligo di subappalto, nel rispetto delle soglie e della normativa specifica.



