Annullamento dell’aggiudicazione di appalto per irregolarità nella indicazione dei costi della manodopera
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha accolto il ricorso della cooperativa Koinè contro l’aggiudicazione dell’appalto per la gestione di servizi educativi al Nido d’Infanzia l’Aquilone di Sinalunga, che era stata assegnata alla cooperativa Orsa. La sentenza ha rilevato che l’offerta della cooperativa Orsa era anomala perché non indicava correttamente e separatamente i costi della manodopera, omettendo di includere molte ore aggiuntive e sottostimando il livello contrattuale degli educatori, violando così le disposizioni del Codice degli Appalti. Di conseguenza, l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa e pertanto l’aggiudicazione annullata. Il ricorso incidentale di Orsa è stato respinto. La cooperativa Koinè è stata riconosciuta legittimata ad aggiudicarsi l’appalto.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda su una dettagliata analisi delle disposizioni del Codice degli Appalti e delle clausole del bando inerenti alla corretta indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 108, comma 9, e dell’art. 41, comma 13, del D.lgs. 36/2023. È stato accertato che la cooperativa Orsa ha omesso di indicare nell’offerta le ore aggiuntive di lavoro, inserendo tali costi tra le spese generali, pratica vietata e che altera la trasparenza dell’offerta. In sede di verifica dell’anomalia, l’Orsa ha tardivamente giustificato tali omissioni, ma tale rettifica costituisce una modifica vietata dell’offerta, con conseguente illegittimità dell’ammissione. Inoltre, il costo della manodopera è stato calcolato sul livello contrattuale D1, anziché D2, violando il capitolato d’appalto e il CCNL applicabile, che prevedono la valorizzazione del livello D2 per gli educatori già inquadrati come tali. Questi profili hanno comportato la dichiarazione di inammissibilità e anomalia dell’offerta Orsa, con conseguente accoglimento del ricorso di Koinè. La sentenza afferma inoltre il principio giurisprudenziale sulla priorità di trattazione del ricorso principale rispetto a quello incidentale per ragioni di economia processuale e coerenza con la giurisprudenza europea. Infine, è stato disposto il subentro della cooperativa Koinè, ritenuto pienamente soddisfacente e assorbente rispetto a richieste risarcitorie subordinate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 108, comma 9, è stato richiamato per sottolineare l’obbligo di indicazione separata, a pena di esclusione, dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza nell’offerta economica. La sentenza ha evidenziato che la cooperativa Orsa ha violato tale obbligo omettendo parte dei costi della manodopera, che non potevano essere inclusi tra le spese generali, determinando così l’anomalia e la conseguente illegittimità dell’offerta.
L’articolo 41, comma 13, è stato utilizzato per richiamare le disposizioni relative ai livelli e contenuti della progettazione e dei documenti di gara, con particolare riferimento alle modalità di presentazione e giustificazione delle offerte, nonché ai criteri di valutazione che prevedono la trasparenza e la corretta indicazione dei costi, inclusi quelli della manodopera. La sentenza ha fatto riferimento a tali disposizioni per contestare la mancata trasparenza e correttezza dell’offerta Orsa.



