Gara per servizi di vigilanza presso gli uffici giudiziari di Pistoia: il TAR Toscana conferma l’aggiudicazione a Il Globo Vigilanza S.r.l. e respinge il ricorso della terza classificata
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha respinto il ricorso della Corpo Vigili Giurati S.p.A. contro l’aggiudicazione del servizio di vigilanza armata presso gli uffici giudiziari di Pistoia a Il Globo Vigilanza S.r.l. La ricorrente contestava la valutazione delle offerte tecniche su alcuni criteri discrezionali e lamentava vizi di programmazione nella procedura di gara. Il Tribunale ha ritenuto le valutazioni della Commissione coerenti e motivate e comunque non idonee, anche ove fossero state accolte le doglianze, a modificare l’esito della graduatoria (“prova di resistenza” non superata). Inoltre, ha stabilito che l’eventuale mancanza di programmazione non determina automaticamente l’invalidità della gara. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta due principali motivi di ricorso: 1) la contestazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara su alcuni criteri tecnici, che secondo la ricorrente sarebbero stati erronei e ingiustamente sfavorevoli; 2) la presunta illegittimità della procedura per supposta omissione della fase di programmazione dell’affidamento. Sul primo motivo, il TAR ha rilevato che la valutazione delle offerte, nelle parti oggetto di censura, è stata svolta in modo coerente, ragionevole e motivato, in linea con i criteri fissati dagli atti di gara e con le richieste della lex specialis. Inoltre, anche nella più favorevole delle ipotesi per la ricorrente (attribuzione dei punteggi massimi su tutti i criteri contestati), essa non avrebbe raggiunto il punteggio necessario per aggiudicarsi la gara ('prova di resistenza' non superata), escludendo così il concreto interesse a ricorrere. Il secondo motivo, relativo alla programmazione, è stato rigettato poiché la mancanza della programmazione triennale, pur essendo un adempimento obbligatorio, non comporta automaticamente la nullità/annullabilità degli atti di gara, a meno che non incida concretamente su trasparenza, concorrenza o correttezza della procedura; nel caso concreto, tale incidenza non è stata dimostrata. La sentenza si basa su una corretta interpretazione e applicazione dei principi fondamentali del Codice degli Appalti, in particolare quelli riguardanti il risultato, la trasparenza, la concorrenza, il buon andamento e la programmazione degli acquisti pubblici.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è stato richiamato per ribadire che le valutazioni delle offerte dovevano essere orientate a garantire il miglior rapporto qualità/prezzo ed efficienza nell’affidamento, secondo gli obiettivi generali della procedura. La stazione appaltante e la Commissione hanno agito nel rispetto di tali finalità, conformando le valutazioni tecniche ai principi di buon andamento, economicità ed efficacia.
Il TAR richiama il principio della fiducia, sottolineando che le valutazioni della Commissione devono essere rispettate salvo prova di gravi violazioni, in quanto basate sulla discrezionalità tecnica riconosciuta all’amministrazione. La motivazione delle valutazioni ha rispettato la buona fede e la tutela dell’affidamento reciproco tra amministrazione e operatori economici.
L’articolo è richiamato con riguardo al rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza nella procedura. Il TAR sottolinea che non sono emersi elementi che indichino una violazione dell’accesso al mercato da parte degli operatori economici, né effetti distorsivi sulla concorrenza legati alla programmazione o alle valutazioni tecniche.
Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è stato valutato in relazione alla correttezza procedurale della Commissione e della stazione appaltante. La sentenza evidenzia che la mancata attribuzione di punteggi massimi non costituisce di per sé violazione della buona fede quando la motivazione è logica e coerente, e il comportamento della PA risulta trasparente.
Il ricorrente aveva richiamato anche l’art. 16 per denunciare possibili profili di conflitto di interessi (in rubrica del motivo), ma la sentenza non ha ravvisato elementi concreti di conflitto nella composizione e operato della Commissione o in altri soggetti coinvolti, escludendo rilievi in tal senso.
L’articolo è stato applicato nella parte in cui la Commissione e la stazione appaltante hanno seguito correttamente le regole sulla stipula dei contratti dopo l’aggiudicazione, attenendosi alle tempistiche e alle procedure di comunicazione stabilite. Non sono emerse irregolarità nella fase di aggiudicazione e stipulazione del contratto.
Richiamato dal secondo motivo di ricorso, l’articolo disciplina la necessità della programmazione triennale degli acquisti; il TAR chiarisce che la sua omissione non determina automaticamente la nullità/invalidità della gara, a meno che non si dimostri un’effettiva lesione dei principi di trasparenza, concorrenza o una distorsione della procedura. Nel caso concreto, non è stata fornita tale dimostrazione, quindi la censura è stata respinta.



