16/09/2025
Art. 10Art. 76Art. 108Art. 177Art. 187

Legittimità dell'aggiudicazione di una concessione sotto soglia mediante procedura negoziata senza bando senza obbligo di indicazione dei costi della manodopera

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha respinto il ricorso di Tirrenica Mobilità contro l'aggiudicazione, da parte del Comune di Rosignano Marittimo, di una concessione-ponte per la gestione della sosta e ZTL a favore di un raggruppamento temporaneo di imprese. Il ricorrente lamentava che l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per non aver indicato, nell'offerta, i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza. Il Tribunale ha chiarito che per le concessioni di servizi, a differenza degli appalti, l'indicazione di tali costi non è obbligatoria salvo diversa previsione della legge di gara. La procedura seguita dal Comune, in regime di urgenza e sotto la soglia europea, è risultata conforme al Codice degli Appalti, e la mancata previsione di esclusione per la specifica omissione ha rispettato i principi di tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione se, nelle procedure di affidamento di concessioni sotto soglia tramite procedura negoziata senza bando ex art. 76 e 187 d.lgs. 36/2023, l’offerta debba necessariamente indicare i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza, pena l’esclusione automatica. Il TAR ha affermato che, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, le regole che impongono tale obbligo per gli appalti (art. 108, co. 9) non si applicano automaticamente alle concessioni, salvo espressa previsione della legge di gara. Il trasferimento del rischio operativo al concessionario (art. 177) distingue le concessioni dagli appalti, giustificando un regime diverso, anche in base alla giurisprudenza consolidata. L’ente concedente ha esercitato legittimamente la sua discrezionalità scegliendo di non prevedere la causa di esclusione per omessa indicazione dei costi, in ossequio ai principi di tassatività (art. 10). Pertanto, non si poteva escludere l’RTI aggiudicatario, e il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

Il TAR richiama l’art. 10 per affermare il principio di tassatività delle cause di esclusione e la necessità di favorire la massima partecipazione alle gare. Escludere l’operatore per la mancata indicazione dei costi, in assenza di specifica previsione della legge di gara, avrebbe violato questi principi.

Articolo 76

L’art. 76 è citato in relazione alla procedura negoziata senza bando, utilizzata dal Comune per affidare urgentemente la concessione, in conformità alle fattispecie ammesse dal codice, come la gestione temporanea di un servizio pubblico.

Articolo 108

L’art. 108, co. 9, disciplina l’obbligo di indicazione dei costi nella gara di appalto. Il TAR chiarisce che tale obbligo, pur essendo imperativo per appalti, non è automaticamente esteso alle concessioni di servizi, se non richiamato specificamente dagli atti di gara o dalla normativa sulle concessioni.

Articolo 177

L’art. 177 è utilizzato per distinguere la concessione dall’appalto, rimarcando che la concessione comporta il trasferimento del rischio operativo al concessionario, e giustifica una disciplina differente anche per quanto riguarda i requisiti delle offerte.

Articolo 187

L’art. 187 stabilisce la legittimità dell’affidamento di concessioni di importo inferiore alla soglia europea tramite procedura negoziata senza gara, quale quella adottata nel caso di specie, confermando la correttezza della scelta procedurale dell’amministrazione.

Articoli di riferimento