16/09/2025
Art. 1Art. 25Art. 26Art. 29Art. 30Art. 101

Esclusione dalla gara pubblica per errore nella procedura di caricamento dell’offerta telematica e responsabilità dell’operatore economico

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha respinto il ricorso presentato da Fast Eat Italy s.r.l. contro l’esclusione dalla gara indetta da Estar per la gestione del servizio bar presso la USL Toscana Centro. La società aveva sostenuto di non aver potuto completare la presentazione dell’offerta a causa di presunti malfunzionamenti della piattaforma digitale. Il Tribunale, tuttavia, ha accertato che il problema era dovuto a un errore dell’operatore nel caricamento dei documenti e non a un difetto della piattaforma. Il TAR ha quindi ritenuto legittima l’esclusione, sottolineando il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico nella partecipazione telematica alle gare e la non applicabilità del soccorso istruttorio alle offerte tecniche ed economiche.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Toscana si fonda sull’analisi delle responsabilità dell’operatore economico nell’utilizzo delle piattaforme digitali previste per la presentazione delle offerte nelle gare pubbliche. Il ricorso della società è stato ritenuto infondato poiché la mancata presentazione dell’offerta era imputabile a un errore nella procedura di caricamento, non a un guasto del sistema informatico. Il Collegio richiama il principio di autoresponsabilità, stabilendo che la partecipazione telematica alle procedure selettive impone agli operatori di seguire scrupolosamente le istruzioni e di operare con la dovuta diligenza. In assenza di prova di un malfunzionamento imputabile all’amministrazione, ogni conseguenza negativa ricade sull’operatore. Inoltre, il TAR ha escluso la possibilità di applicare il soccorso istruttorio, in quanto non consentito per carenze relative all’offerta tecnica ed economica. La sentenza ribadisce la centralità delle regole tecniche e delle procedure automatizzate, che garantiscono par condicio, trasparenza e imparzialità della procedura di gara.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Invocato dalla ricorrente per denunciare la lesione del principio del risultato e della massima partecipazione; il TAR conferma che la scelta dell’amministrazione ha garantito il rispetto della concorrenza, della legalità e dell’efficacia, soprattutto a tutela della par condicio dei partecipanti.

Articolo 25

Invocato per sostenere l’irregolarità del funzionamento della piattaforma digitale; la sentenza riconosce che la piattaforma rispondeva ai requisiti di legge e non risultano dimostrati malfunzionamenti che abbiano impedito la partecipazione della ricorrente.

Articolo 26

Richiamato per confermare che le regole tecniche della piattaforma sono definite da atti ufficiali e vanno rispettate dagli operatori. Gli errori nell’uso della piattaforma, se non dovuti a difformità tecnica della stessa, sono a carico dell’operatore.

Articolo 29

Invocato per contestare le modalità di trasmissione; la sentenza ribadisce che le comunicazioni devono rispettare le regole della piattaforma. Qualsiasi invio di documentazione tramite canali diversi (come la PEC) non è ammesso se non previsto dal bando, a tutela della segretezza e della parità tra i concorrenti.

Articolo 30

Utilizzato per sottolineare che le procedure automatizzate, adottate nell’ambito della gara, devono essere rispettate dagli operatori e garantiscono trasparenza e la tracciabilità delle operazioni; gli errori di utilizzo non giustificano deroghe alle regole fissate.

Articolo 101

Richiamato in merito al soccorso istruttorio, la cui applicazione è esclusa per le carenze nelle offerte tecnica ed economica. Il TAR ribadisce che l’omissione o il vizio relativo all’offerta non può essere sanato tramite soccorso istruttorio, in conformità con la normativa e la giurisprudenza.

Articoli di riferimento