18/01/2025
Art. 110

Rigetto del ricorso di Cda Vending s.r.l. contro l’aggiudicazione a Coffee Vending System s.r.l. per la gestione distributori automatici all’ITI Leonardo Da Vinci

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso presentato da Cda Vending s.r.l., che contestava l’aggiudicazione definitiva della gara per la gestione di distributori automatici presso l’ITI Leonardo Da Vinci di Firenze, assegnata a Coffee Vending System s.r.l. La ricorrente lamentava la mancata esclusione dell’aggiudicataria per presunta carenza nella dichiarazione dei costi della manodopera e la mancata verifica dell’anomalia dell’offerta vincitrice. Il TAR ha ritenuto infondate entrambe le censure, confermando la regolarità della procedura e delle dichiarazioni rese, e compensando le spese di giudizio.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha analizzato i motivi di ricorso rilevando che la contestazione sulla mancata indicazione dei costi della manodopera da parte della società aggiudicataria era basata su una lettura incompleta della documentazione presentata, poiché Coffee Vending System s.r.l. aveva fornito indirettamente e complessivamente elementi sufficienti per valutare tale costo, nonostante formule meno esplicite e una certa incertezza del bando. Inoltre, la dichiarazione della ricorrente stessa risultava incompleta sotto il profilo dell’attendibilità e della specificità dei dati. Quanto alla mancata verifica dell’anomalia dell’offerta, il Tribunale ha ricordato che l’articolo 110 del Codice degli Appalti impone l’avvio del procedimento solo in presenza di “elementi specifici” che indichino uno squilibrio economico. Non essendovi tali elementi prodotti dall’attore, la stazione appaltante non aveva obbligo automatico di verificare l’anomalia. Ne consegue che l’esclusione dell’aggiudicataria non era giustificata e che la gara si era svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e legalità. La compensazione delle spese riflette la complessità della materia e l’assenza di colpe manifeste da parte delle parti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 110

L’articolo 110 è stato citato per spiegare che l’avvio della verifica sull’anomalia dell’offerta non è obbligatorio, ma condizionato alla presenza di elementi specifici sintomatici di uno squilibrio economico. Il TAR ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito tali elementi e che la stazione appaltante avesse agito correttamente nel non procedere alla verifica, confermando così la legittimità dell’aggiudicazione.

Articoli di riferimento