19/06/2025
Art. 108

Inammissibilità del ricorso contro la scelta del criterio del prezzo più basso per il lotto 46 in una gara di dispositivi medici

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Convatec Italia S.r.l. avverso gli atti di gara relativi al lotto n. 46 della Procedura aperta indetta da ESTAR, nella parte in cui è stato scelto il criterio di aggiudicazione basato sul prezzo più basso. La motivazione principale è la mancanza di interesse ad agire, poiché la ricorrente, pur avendo partecipato alla gara, non ha dimostrato che la lesione del proprio interesse all’aggiudicazione fosse attuale e certa, ma solo ipotetica e potenziale.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza analizza il ricorso di Convatec che contestava la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per il lotto n. 46, sostenendo che la fornitura non fosse effettivamente standardizzata e quindi non potesse essere aggiudicata con questo criterio, come previsto dall’articolo 108 del d.lgs. 36/2023. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che l’interesse ad agire della ricorrente fosse carente, in quanto la stessa aveva partecipato alla gara senza opporsi tempestivamente al bando e la lesione del proprio interesse all’aggiudicazione non risultava certa e attuale, ma solo eventuale. La decisione segue il principio giuridico dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018, secondo cui le clausole non escludenti del bando vanno impugnate solo unitamente all’atto lesivo e da chi abbia già partecipato o manifestato interesse alla gara, ma non richiedono un’impugnazione immediata in fase embrionale. Inoltre, il TAR ha accolto l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica di Estar, ritenuta tardiva e non conforme alla normativa processuale.

In sostanza, la sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale che privilegia il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 d.lgs. 36/2023), ma dichiara inammissibile il ricorso che critica la scelta del prezzo più basso poiché non vi è un danno concreto e attuale, bensì solo una mera prospettiva futura legata all’esito della gara. Tale principio valorizza la stabilità delle procedure di gara e tutela la parità di trattamento tra concorrenti, evitando impugnazioni pregiudizievoli in fase preliminare senza un danno certo.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

L'articolo 108 del d.lgs. 36/2023 è centrale nella sentenza in quanto disciplina i criteri di aggiudicazione degli appalti. La stazione appaltante ha scelto per il lotto 46 il criterio del prezzo più basso in applicazione dell’articolo, che consente tale scelta per forniture considerate standardizzate. La ricorrente ha contestato la legittimità di questa qualificazione, ma il TAR ha ritenuto che tale contestazione non comportasse un danno attuale e certo, quindi non giustificava l'impugnazione autonoma degli atti di gara prima dell’aggiudicazione.

Articoli di riferimento