Legittimità dell'esclusione di un consorzio di cooperative dalla gara per lavori su beni culturali per mancata qualificazione SOA adeguata
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi – Consital Soc. Coop., confermando l'esclusione dalla gara per i lavori di restauro del Convento di Sant’Agostino di Nicosia a Calci. La motivazione principale è stata la mancata qualificazione adeguata SOA della consorziata esecutrice, Progeco Soc. Coop., la quale possedeva una classificazione inferiore rispetto a quella prescritta dal bando. La sentenza ha ribadito che, in materia di lavori su beni culturali, la qualificazione tecnica deve essere posseduta in proprio dall'impresa che esegue materialmente i lavori, senza possibilità di cumulare requisiti tra consorzio e consorziate, in ottemperanza alla normativa speciale vigente.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla particolare disciplina prevista per i contratti pubblici relativi ai beni culturali, che impone requisiti stringenti e specifici in materia di qualificazione tecnica ed economica. Sebbene i consorzi di cooperative godano di un regime ordinario di qualificazione “in proprio”, che consente di fare valere i mezzi delle consorziate, tale principio è derogato dal regime speciale previsto agli articoli del Codice dei Contratti Pubblici dedicati ai beni culturali (artt. 133, 134 e allegato II.18). In particolare, deve essere dimostrato che l’impresa che esegue materialmente i lavori possieda i requisiti adeguati, sia di categoria sia di classifica, senza possibilità di cumulare qualificazioni o subappaltare quote eccedenti senza possedere la qualificazione richiesta. La norma mira a tutelare il valore culturale e storico del bene oggetto dell’appalto, giustificando ragionevoli limitazioni al principio di libera concorrenza. La sentenza afferma inoltre che prevalgono le disposizioni del bando sulle eventuali incongruenze del disciplinare e che il rilascio successivo di una SOA più alta da parte della consorziata, avvenuto dopo la scadenza del termine di gara, non incide sugli esiti della procedura. Tale impostazione trova fondamento nella giurisprudenza consolidata e nella ratio specifica della normativa sui beni culturali.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 67, relativo ai consorzi non necessari, illustra il regime ordinario secondo cui i consorzi di cooperative possono partecipare alle gare usando i requisiti propri e quelli delle consorziate. La sentenza riconosce tale regime, ma ne evidenzia il carattere derogabile nel settore dei beni culturali, dove la qualificazione deve essere posseduta in proprio dall'impresa esecutrice, in conformità con le disposizioni successive del Codice.
L’articolo 133 stabilisce che i requisiti di qualificazione in materia di lavori su beni culturali sono definiti nell’allegato II.18, prevedendo regole specifiche e più restrittive rispetto al regime generale del Codice. La sentenza applica questa norma per giustificare l’obbligo che la consorziata esecutrice possieda la qualificazione tecnica e la classificazione SOA adeguata, negando così la possibilità di cumulare requisiti tra consorzio e consorziate.



