Validità del soccorso istruttorio sulla dichiarazione di subappalto qualificante in gara pubblica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha rigettato il ricorso promosso dal Consorzio Ciro Menotti contro l'aggiudicazione della gara per il restauro di un edificio di San Salvi, contestando l'ammissione in gara e la successiva aggiudicazione a Franco Costruzioni Generali S.r.l. Il ricorrente lamentava che l'aggiudicataria non avesse effettuato correttamente la dichiarazione obbligatoria relativa al ricorso al subappalto qualificante nel DGUE, e che tale omissione non avrebbe potuto essere sanata tramite soccorso istruttorio. Il TAR ha rilevato che, pur essendo la dichiarazione dell'aggiudicataria incompleta, la clausola della lex specialis che vietava il soccorso istruttorio era nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, pertanto la stazione appaltante ha legittimamente applicato il soccorso istruttorio. È stato inoltre rigettato il motivo relativo alla presunta incongruità dell'offerta economica. La sentenza ha confermato la legittimità di aver consentito l'integrazione ma ha rigettato il ricorso complessivamente.
Spiegazione Dettagliata
Il collegio ha analizzato preliminarmente la clausola del disciplinare che imponeva la dichiarazione esplicita nel DGUE del ricorso al subappalto necessario o qualificante con pena di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio, evidenziandone la chiarezza letterale e il senso restrittivo. Tuttavia, il TAR ha dichiarato tale clausola nulla in quanto violava il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che vieta cause ulteriori di esclusione non previste espressamente dalla legge. La nullità di tale clausola comporta che essa sia considerata non apposta e, quindi, la stazione appaltante ha potuto legittimamente attivare il soccorso istruttorio per sanare l'omissione o incompletezza della dichiarazione senza escludere la concorrente, in conformità con il principio pro-concorrenziale e l'art. 101 del d.lgs. 36/2023. Il TAR ha quindi confermato che il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare omissioni non rilevanti per l'offerta tecnica ed economica, come la dichiarazione sul subappalto. Inoltre, il ricorso in merito alla presunta incongruità economica dell'offerta è stato rigettato in quanto il giudizio sulla congruità rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e non vi è prova di errori o irragionevolezze. In sintesi, la sentenza riafferma la prevalenza del principio di legalità e della tassatività delle cause di esclusione sulle previsioni del disciplinare di gara, evidenziando anche i limiti all'applicazione del principio del risultato.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 101, che disciplina il soccorso istruttorio, è stato applicato per giustificare la possibilità per la stazione appaltante di consentire all’operatore economico di integrare la dichiarazione incompleta o omessa relativa al subappalto necessario. Il TAR ha confermato che, in virtù di tale norma, il soccorso istruttorio può essere utilizzato anche dopo la presentazione del DGUE, a condizione che non riguardi l’offerta tecnica o economica, e che l’uso del soccorso istruttorio è conforme al principio di favor partecipationis.
L’articolo 119, relativo al subappalto, è stato richiamato per spiegare la disciplina del subappalto qualificante nell’ambito delle categorie di lavori qualificanti e obbligatorie ai fini della partecipazione alla gara. La sentenza affronta l’obbligo contrattuale per l’operatore di dichiarare il ricorso al subappalto per determinate categorie scorporabili, così come previsto dalla normativa sul subappalto, e la necessità di rispettare le normative di trasparenza e qualificazione connesse.



