21/04/2026
Art. 94Art. 98

Annullamento dell'esclusione da gara per mancata rilevanza della condanna del socio fallito nel possesso dei requisiti di moralità della società concorrente

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha accolto il ricorso di una società esclusa da una gara pubblica per la fornitura di energia elettrica, sostenendo che la condanna penale del socio unico, già dichiarato fallito e privato della titolarità delle azioni, non poteva essere automaticamente imputata alla società stessa ai fini dell'esclusione automatica o per grave illecito professionale. La stazione appaltante avrebbe dovuto valutare la reale influenza del socio condannato sull'affidabilità e integrità della società ricorrente, considerato che la governance risultava di fatto affidata alla curatela fallimentare. I provvedimenti di esclusione sono stati dunque annullati.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Toscana si fonda sull'interpretazione sostanzialistica (e non meramente formale) dell'art. 94 e dell'art. 98 del Codice degli Appalti. Il Tribunale ha osservato che sebbene la normativa preveda l'esclusione automatica in presenza di condanne del socio unico, la ratio della norma mira a impedire che soggetti privi dei requisiti di moralità influenzino effettivamente la società offerente. Nel caso concreto, poiché il socio unico era stato dichiarato fallito, spossessato delle azioni e privato di ogni potere gestionale (con la curatela fallimentare quale effettivo governo della società), non sussisteva il rischio che la società fosse 'contagiata' da tale situazione. Inoltre, l’esclusione per grave illecito professionale richiede una motivazione puntuale sull'idoneità della condotta a ledere l’affidabilità dell’operatore economico, motivazione qui assente. Sulla base di queste valutazioni, il TAR ha annullato gli atti impugnati e respinto la domanda di risarcimento in quanto la reintegrazione nella gara era sufficiente a soddisfare la società ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

La stazione appaltante aveva disposto l’esclusione automatica della società ex art. 94, ritenendo che le condanne definitive del socio unico comportassero incapacitazione a contrattare con la PA. Il TAR ha però chiarito che l'art. 94 va interpretato secondo la sua finalità: occorre valutare se il soggetto condannato eserciti effettivamente potere di controllo o influenza sull’operatore economico. Nel caso di specie, il socio era già fallito e spossessato delle quote, mancava quindi ogni possibilità di 'contagio' della società, e la previsione non poteva essere applicata automaticamente in via formalistica.

Articolo 98

L’art. 98 disciplina l’esclusione per grave illecito professionale, subordinando la valutazione all’idoneità della condotta a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico e richiedendo adeguata motivazione. Il TAR ha rilevato che la stazione appaltante si è limitata a considerare la mera esistenza delle condanne senza approfondire l’idoneità della situazione concreta a minare l’integrità della società ricorrente, omettendo quindi la motivazione richiesta dall’articolo.

Articoli di riferimento