21/04/2026
Art. 94Art. 96Art. 98

Annullamento dell’esclusione da gara d’appalto per mancanza di effettiva influenza del socio fallito e mancata adeguata motivazione sull’illecito professionale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha accolto il ricorso di una società esclusa da una gara per la fornitura di energia elettrica, annullando il provvedimento della stazione appaltante. L’esclusione era stata motivata dalla presenza di condanne penali irrevocabili a carico del socio unico, poi dichiarato fallito e privato, per legge, di qualsiasi potere di gestione o influenza sulla società. La sentenza rileva che, dopo il fallimento e la restituzione delle quote al curatore, non sussiste più il rischio di "contagio" sulla moralità della società. Inoltre, il TAR ha ritenuto insufficientemente motivata l’esclusione per omessa dichiarazione della condanna, non essendo provato che tale omissione abbia inciso sull'affidabilità dell’operatore economico. La domanda di risarcimento è stata respinta in quanto l’annullamento dell’esclusione è stato ritenuto satisfattivo.

Spiegazione Dettagliata

Il giudice amministrativo ha statuito che, benché l’articolo 94 del Codice degli Appalti preveda l’esclusione automatica dell’operatore qualora il socio unico sia stato condannato per gravi reati, questa previsione deve essere interpretata alla luce dei principi generali di buon andamento, risultato e fiducia, quando risulti che il socio non abbia più alcun potere di controllo o influenza sull’impresa (nel caso di specie, a seguito del fallimento e della gestione delle quote da parte del curatore). L’esclusione automatica, quindi, non può fondarsi su criteri meramente formali. Per quanto riguarda l’omissione dichiarativa, il TAR chiarisce che la stessa non costituisce automaticamente causa di esclusione per "grave illecito professionale" (art. 98), in assenza di una puntuale motivazione sull’effettivo pregiudizio arrecato all'affidabilità dell’impresa. La stazione appaltante avrebbe dovuto considerare le peculiarità della situazione in concreto e motivare la propria decisione, nonché attivare il contraddittorio con la società ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

L’articolo 94 viene richiamato per fondare la causa di esclusione automatica in caso di condanna del socio unico. Tuttavia, il TAR afferma che tale esclusione deve essere interpretata tenendo presente la ratio della norma (assicurare la moralità dell’operatore), valutando se il soggetto condannato abbia ancora poteri sulla società. In assenza di effettiva influenza (come nel caso di socio fallito e spossessato delle azioni), il mero dato formale non basta a giustificare l’esclusione.

Articolo 96

L’articolo 96 disciplina la procedura di esclusione e gli obblighi di comunicazione dei concorrenti, ma anche le condizioni perché l’omessa dichiarazione di cause di esclusione rilevi effettivamente. Il TAR sottolinea che la violazione degli obblighi informativi non implica automaticamente l’esclusione, specie se i fatti erano già noti o irrilevanti per l’affidabilità, richiedendosi sempre una valutazione caso per caso e una motivazione adeguata.

Articolo 98

L’articolo 98 è stato invocato dalla stazione appaltante quale ulteriore motivo di esclusione (grave illecito professionale per omessa comunicazione). Il TAR precisa che perché sussista un illecito professionale grave, occorre una valutazione puntuale sull’idoneità dell’omissione comunicativa a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore, il che nella fattispecie è mancato. La semplice omissione dichiarativa non costituisce di per sé una causa di esclusione se non adeguatamente motivata.

Articoli di riferimento