21/10/2025
Art. 1Art. 3Art. 101

Esclusione da Gara per Omesso Adempimento a Soccorso Istruttorio: il principio di autoresponsabilità e il limite temporale del soccorso nelle procedure di evidenza pubblica

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del TAR Toscana conferma l’esclusione della società Security Service S.r.l. da una gara pubblica per il servizio di vigilanza nella Regione Toscana. L’esclusione è motivata dal fatto che la società, pur essendo stata ammessa al soccorso istruttorio per sanare alcune carenze documentali (in particolare riguardo la dichiarazione sulle classi e gli ambiti della licenza prefettizia nel DGUE), non ha caricato nei termini previsti la documentazione richiesta. Il TAR, respingendo il ricorso, stabilisce che la mancata integrazione documentale nei tempi assegnati comporta l’esclusione automatica, non essendo possibile un ulteriore soccorso o rimessione in termini, in linea con il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sull’analisi delle regole del soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (art. 101 d.lgs. 36/2023) e della legge di gara, che impongono all’operatore economico di integrare entro un termine perentorio le carenze documentali rilevate dalla stazione appaltante. Nel caso di specie, Security Service S.r.l., pur avendo avuto la possibilità di sanare la mancanza, ha omesso di presentare la dichiarazione richiesta relativa alla propria licenza prefettizia. Il TAR afferma che in tali circostanze la stazione appaltante non può concedere ulteriori termini (nemmeno sotto forma di 'soccorso di chiarimenti'), per non comprimere i principi di par condicio, rapidità e buon andamento della procedura. Il Collegio evidenzia inoltre il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico nei confronti degli obblighi di chiarezza, completezza e tempestività della documentazione nelle gare pubbliche, data l’importanza del rispetto dei termini e della parità di trattamento tra concorrenti. La pronuncia ribadisce che, se il concorrente omette di soddisfare le richieste della stazione appaltante in soccorso istruttorio nel termine assegnato, l’esclusione è legittima e doverosa.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato viene richiamato per giustificare la scelta della stazione appaltante e del giudice di privilegiare la rapidità, efficacia e trasparenza della procedura di gara. Il TAR ricorda che la perentorietà dei termini per l’integrazione documentale e l’irrigidimento delle conseguenze per il concorrente inadempiente sono funzionali al raggiungimento tempestivo ed efficace dell’obiettivo pubblico, senza dilatare inutilmente i tempi della procedura.

Articolo 3

Il principio dell’accesso al mercato e della concorrenza è richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi che la stazione appaltante avrebbe dovuto consentirle un più ampio margine di sanatoria. Tuttavia, il TAR evidenzia che la disciplina del soccorso istruttorio costituisce già un equilibrio tra il favor partecipationis e la tutela della par condicio, e che l’eccessiva elasticità nei soccorsi esporrebbe a rischi di alterazione della concorrenza e della parità tra operatori.

Articolo 101

È la norma centrale della decisione. Il TAR applica rigorosamente l’art. 101, che prevede – al comma 2 – l’automatica esclusione dalla procedura qualora l’operatore economico non sani nei tempi assegnati le proprie carenze documentali. La sentenza analizza tutte le tipologie di soccorso istruttorio previste dalla norma e ne conferma l’interpretazione sostanzialmente rigida, sottolineando come solo carenze superabili senza pregiudicare i principi generali della gara possano essere sanate, mentre l’omissione totale di un documento richiesto in soccorso istruttorio comporta l’impossibilità di ulteriori sanatorie e, quindi, l’esclusione.

Articoli di riferimento