Esclusione dalla gara d'appalto per errata indicazione dei costi della manodopera e modifica inammissibile dell'offerta economica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha respinto il ricorso di Polis Società Cooperativa Sociale, esclusa dalla gara per la gestione del nido d'infanzia 'Il Fiordaliso', perché aveva inserito nei costi generali alcune ore aggiuntive di manodopera previste come miglioria nell'offerta tecnica, senza computarle correttamente nel costo della manodopera. La sentenza conferma la legittimità dell'esclusione, in quanto la modifica dei costi di manodopera costituisce una rettifica non ammessa dell'offerta economica. Respinto anche il ricorso incidentale dell'aggiudicataria Giocolare Società Cooperativa Sociale.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sulla constatazione che Polis ha inserito tra le spese generali ore di manodopera aggiuntive, offerte come miglioria, che avrebbero dovuto essere chiaramente indicate come costo della manodopera, elemento essenziale e non modificabile dell'offerta economica. La giurisprudenza e la normativa (art. 110 del D.lgs. 36/2023 e regolamento regionale) richiedono che i costi della manodopera siano esplicitati e non possano essere rettificati dopo la presentazione dell'offerta, nemmeno in sede di giustificativi di anomalia. Tale comportamento pregiudica la parità di trattamento tra concorrenti e la tutela delle condizioni di lavoro. Inoltre, il TAR ha ritenuto che la stazione appaltante abbia adeguatamente motivato l'esclusione, valutando le memorie difensive presentate. L'errore nel computo dei costi era sostanziale e non sanabile, giustificando così l'esclusione dalla gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 110 è stato applicato per disciplinare la verifica dell'anomalia dell'offerta di Polis. La stazione appaltante ha avviato il subprocedimento di verifica perché l'inserimento nelle spese generali di ore di manodopera aggiuntive rendeva l'offerta potenzialmente non sostenibile e non trasparente nei suoi costi essenziali. Poiché le spiegazioni fornite da Polis non hanno sanato la carenza, la stazione appaltante ha legittimamente escluso la società dalla gara, in linea con quanto previsto dall'art. 110 in caso di offerte che violino obblighi salariali, sociali o siano considerate non congrue nel costo della manodopera.



