22/12/2025
Art. 1Art. 59Art. 101

Esclusione da gara per presunta non conformità dell’offerta e criteri di interpretazione della lex specialis: la stretta interpretazione dei requisiti di minima e la sufficienza documentale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha respinto il ricorso di Cytiva Italy S.r.l. contro l’esclusione (poi riammissione) e la mancata aggiudicazione del Lotto 30 di una gara per la fornitura di dispositivi medici, conclusa con accordo quadro ex art. 59 D.Lgs. 36/2023 alla società Klinicom S.r.l. La ricorrente lamentava una presunta inadeguatezza tecnica dell’offerta aggiudicataria e una violazione del principio di par condicio e trasparenza, sostenendo che la documentazione fornita dalla concorrente non dimostrasse pienamente il possesso di tutti i requisiti tecnici di minima, interpretati in modo più restrittivo di quello accolto dall’Amministrazione. Il TAR, dopo l’iniziale riammissione in gara della ricorrente, ha valutato infondati i motivi aggiunti: ha chiarito che le prescrizioni della lex specialis relative ai requisiti di minima sono di stretta interpretazione e che la documentazione presentata da Klinicom risultava sufficiente. Le richieste della ricorrente sono quindi state rigettate.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Toscana si basa su due cardini fondamentali. Primo, le clausole della lex specialis che definiscono i requisiti tecnici minimi richiesti per i prodotti oggetto di gara vanno interpretate in maniera letterale e restrittiva, per evitare limitazioni ingiustificate all’accesso e assicurare la par condicio tra i concorrenti. Secondo, la documentazione fornita dall’aggiudicataria era conforme sia formalmente sia sostanzialmente, secondo i parametri richiesti dal disciplinare e dal capitolato tecnico. Il Tribunale ha ritenuto che le contestazioni della ricorrente si basassero su una lettura eccessivamente estensiva dei requisiti previsti dalla gara (in particolare sulle caratteristiche di filtraggio dei dispositivi), non supportata dalla lettera delle regole di gara. In assenza di una specifica previsione più stringente nella lex specialis, non è legittimo pretendere documentazione o prestazioni ulteriori rispetto a quanto espressamente richiesto. Il TAR ha inoltre rigettato le eccezioni procedurali sollevate dalla stazione appaltante e ha disposto la compensazione delle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato, che impone il perseguimento del miglior rapporto qualità/prezzo, efficienza, trasparenza e concorrenza, è richiamato nella sentenza nell’interpretazione delle clausole di gara: si conferma la necessità di garantire la par condicio e la verificabilità del processo di selezione, senza sovrapporre alla lettera della lex specialis requisiti ulteriori che limiterebbero ingiustificatamente la concorrenza.

Articolo 59

L’articolo disciplina la procedura dell’accordo quadro, che in questo caso regola la gara in questione. Il TAR ha ritenuto corretta la procedura di esclusione, riammissione e successiva formazione della graduatoria, confermando la legittimità dell’aggiudicazione all’esito del confronto competitivo e delle verifiche documentali, come stabilito dal meccanismo dell’accordo quadro.

Articolo 101

L’articolo, relativo al soccorso istruttorio, è richiamato indirettamente nelle argomentazioni delle parti e del collegio, soprattutto riguardo alla sufficienza e regolarità della documentazione tecnica allegata alle offerte. Il TAR chiarisce che il soccorso istruttorio opera solo in presenza di carenze sostanziali della documentazione, e che, nel caso di specie, la documentazione presentata era sufficiente a verificare il possesso dei requisiti di minima, non ricorrendo pertanto i presupposti per l’esclusione o per ulteriori richieste integrative.

Articoli di riferimento