Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione della gara per la fornitura di toner e raccolta consumabili della Regione Toscana
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha respinto il ricorso proposto da due società, appartenenti a un RTI secondo classificato, contro l’aggiudicazione di una gara per la fornitura di cartucce toner e servizi di raccolta dei consumabili per la Regione Toscana e altri enti connessi. Le ricorrenti lamentavano presunte irregolarità e violazioni del disciplinare di gara da parte dell’RTI aggiudicatario, inclusa la mancata dimostrazione di requisiti tecnici e professionali, difetti nella documentazione, errori nell’attribuzione dei punteggi e modalità di valutazione delle offerte ritenute non corrette. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le doglianze, accertando la regolare verifica dei requisiti e la correttezza della condotta della stazione appaltante sia nella fase di controllo documentale che nella valutazione delle offerte, e ha condannato i ricorrenti alle spese di giudizio.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Toscana si fonda sulla puntuale verifica della legittimità delle operazioni di gara svolte dalla Regione Toscana. Il Tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante abbia correttamente controllato il possesso dei requisiti tecnici e professionali in capo all’RTI aggiudicatario, anche grazie al fatto che parte della documentazione era già in possesso dell’Amministrazione, stante il precedente rapporto contrattuale con il medesimo soggetto. È stata ritenuta legittima l’acquisizione d’ufficio delle informazioni e delle certificazioni tramite banche dati e consultazioni ufficiali, conformemente ai principi di economicità e semplificazione procedurale introdotti dal nuovo Codice degli Appalti. Allo stesso modo, sono stati ritenuti infondati i rilievi sulla valutazione dell’offerta tecnica e sulla modalità di attribuzione dei punteggi da parte della commissione, che ha agito nel rispetto del disciplinare di gara. Si conferma, quindi, la centralità di una verifica sostanziale ed effettiva delle capacità e dei requisiti dei partecipanti, privilegiando la funzionalità e regolarità del procedimento amministrativo rispetto a formalismi inutili.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 99 è stato applicato nella parte in cui la stazione appaltante ha verificato la sussistenza dei requisiti dichiarati dall’operatore economico, senza richiedere documentazione già in suo possesso, confermando la correttezza della procedura e il rispetto del principio sostanzialistico che privilegia la verifica effettiva dei requisiti al mero formalismo documentale. Il TAR ha richiamato espressamente il comma 3 dell’articolo per ribadire che non si può escludere un concorrente quando la pubblica amministrazione ha già la necessaria documentazione sugli operatori economici partecipanti, così come previsto dal nuovo Codice degli Appalti.



