24/02/2025
Art. 41

Respinto il ricorso contro l’aggiudicazione del servizio di recupero e custodia veicoli nella Provincia di Arezzo

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha respinto il ricorso di Giò Auto Service S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara per il servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli sequestrati nella Provincia di Arezzo. La gara era stata aggiudicata all’Officina Meccanica F.lli Turchetti di Giancarlo & Paolo Turchetti. Il ricorso contestava la regolarità dell’offerta aggiudicata in relazione al rispetto dei tempi di intervento, l’omissione di indicazione dei costi della manodopera nella legge di gara, la valutazione tecnica e l’attribuzione dei punteggi. Il TAR ha confermato la legittimità della procedura, ritenendo che le contestazioni non fossero fondate e che la discrezionalità tecnica della commissione dovesse essere rispettata.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha analizzato i motivi di impugnazione presentati dalla ricorrente e li ha ritenuti infondati. In merito al rispetto del termine di intervento entro 30 minuti previsto dal capitolato tecnico, è stato ritenuto sufficiente il chiaro impegno assunto dall’aggiudicataria e tale requisito è qualificato come requisito di esecuzione contrattuale, non di partecipazione alla gara. Quanto all’omissione dell’indicazione dei costi della manodopera prevista dall’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, il TAR ha stabilito che tale omissione è un vizio formale che non ha inciso sulla possibilità di presentare offerte e quindi non legittima né l’annullamento della gara né l’esclusione dell’offerta. Inoltre, la valutazione tecnica effettuata dalla commissione è stata riconosciuta legittima e conforme ai criteri di discrezionalità tecnica, senza vizi di illogicità manifesta. Infine, la contestazione sui punteggi attribuiti è stata ritenuta mera riproposizione del giudizio della ricorrente, non sufficiente a invalidare la valutazione tecnico-economica svolta. Il ricorso è quindi stato respinto con condanna alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L'articolo 41, citato nel ricorso in relazione all'obbligo di indicare i costi della manodopera e della sicurezza nella legge di gara, è stato interpretato dal TAR come norma che impone l’indicazione di tali costi per la determinazione della base d’asta, ma la sua omissione non comporta di per sé l’annullamento della gara né l’esclusione automatica dell’offerta. Il Tribunale ha richiamato interpretazioni giurisprudenziali secondo cui l’indicazione ha valore meramente indicativo e che la valutazione sull’anomalia dell’offerta deve basarsi su altri elementi, come i contratti collettivi applicabili, tutelando così l’effettiva possibilità di partecipare alla gara.

Articoli di riferimento