24/10/2025
Art. 108

Legittimità dell’aggiudicazione basata sulla discrezionalità tecnica della commissione di gara nell’attribuzione dei punteggi all’offerta economicamente più vantaggiosa (Criterio ex art. 108 d.lgs. 36/2023)

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha respinto il ricorso proposto da Acme S.r.l. contro l’aggiudicazione dell’appalto per lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico in favore della Casalini & Co. S.r.l. La ricorrente lamentava una valutazione ingiusta e sproporzionata da parte della commissione di gara relativamente al punteggio attribuito per un sub-criterio tecnico (C2), sostenendo che la propria offerta fosse più rispondente ai requisiti richiesti dal bando. Il TAR ha ritenuto legittimo il margine di discrezionalità tecnica esercitato dalla commissione, reputando il giudizio non manifestamente illogico né irragionevole e conforme alla disciplina di gara nonché alle previsioni dell’art. 108 del Codice degli appalti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che nella valutazione delle offerte tecniche nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara gode di un’ampia discrezionalità tecnica, soprattutto quando il disciplinare di gara prevede espressamente criteri qualitativi e la possibilità per ciascun commissario di attribuire giudizi e coefficienti discrezionali. Salvo evidenti errori, illogicità o arbitrarietà, il giudizio attribuito dalla commissione non può essere sindacato dal giudice amministrativo. Nel caso specifico, la soluzione tecnica della Casalini & Co. era coerente con il sub-criterio del disciplinare, sebbene diversa da quella della ricorrente; la commissione ha motivato adeguatamente le attribuzioni di punteggio, senza violare la par condicio o introdurre disparità di trattamento. Il TAR ha pertanto ribadito il principio secondo cui il sindacato sul giudizio tecnico della commissione di gara è limitato ai casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

L'articolo 108 è stato applicato quale fondamento normativo del criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante: l’offerta economicamente più vantaggiosa. La sentenza richiama e valorizza il fatto che il disciplinare, in conformità a tale articolo, ha stabilito criteri di valutazione sia qualitativi che quantitativi con indicazione di ponderazioni precise e attribuzione di punteggi sulla base di giudizi tecnici discrezionali, perfettamente legittimi secondo il Codice. Il TAR sottolinea che l’attribuzione dei punteggi su criteri tecnici e organizzativi, anche tramite giudizi sintetici e coefficienti individuali dei commissari, rientra nell’alveo di legittima discrezionalità amministrativa sancita dall’art. 108.

Articoli di riferimento