Illegittimità dell'esclusione dalla gara per tardivo pagamento contributo ANAC e annullamento aggiudicazione - Comune di Prato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha annullato l'esclusione della società C.M.B. Service s.r.l. da una gara del Comune di Prato per il tardivo pagamento del contributo ANAC, ritenendo illegittima la clausola della lettera di invito che ammetteva il soccorso istruttorio solo per pagamenti effettuati entro la presentazione dell’offerta. La sentenza annulla l’aggiudicazione alla CIMS s.r.l. e dispone l’aggiudicazione del contratto a favore della ricorrente Seg.Ma Vernici s.r.l., sulla base della corretta applicazione del soccorso istruttorio e dei principi di massima partecipazione, risultato e proporzionalità, come chiarito anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’interpretazione del pagamento del contributo ANAC non come requisito di partecipazione tassativo, ma come semplice condizione ammissibile da regolarizzare con il soccorso istruttorio, purché adempiuta entro la fase di valutazione delle offerte. Il TAR, in conformità con il recente orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha stabilito che escludere un concorrente solo per aver versato il contributo dopo il termine di presentazione dell’offerta viola i principi di massima partecipazione, proporzionalità e il principio del risultato. Il soccorso istruttorio deve infatti consentire la regolarizzazione del pagamento, salvo che l’operatore non adempia nei termini assegnati dalla stazione appaltante. Di conseguenza, l’esclusione della società C.M.B. è risultata illegittima e, come effetto domino, anche il successivo provvedimento di aggiudicazione, modificato dal ridotto numero di offerte, è stato annullato. La sentenza riafferma che la lex specialis di gara non può aggiungere cause di esclusione non previste tassativamente dal codice dei contratti pubblici e che la procedura di gara deve garantire la più ampia partecipazione possibile, salvaguardando sempre l’interesse pubblico.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è stato invocato per censurare la scelta di escludere concorrenti per carenze formali non inerenti alla qualità dell’offerta, riducendo irragionevolmente la concorrenza e vanificando l’obiettivo di massimizzare il rapporto qualità-prezzo e rapidità nella selezione del contraente.
Richiamato a sostegno della nullità delle cause di esclusione non tassativamente previste dal codice, come la previsione nella lettera di invito che vietava il soccorso istruttorio per il pagamento ANAC successivo alla presentazione dell’offerta, in violazione del principio di massima partecipazione e tassatività.
Rilevante per la procedura della gara (negoziata senza bando) e per la selezione dell’aggiudicatario con il criterio del minor prezzo, ma la sentenza sottolinea che la gestione delle offerte e delle esclusioni deve conformarsi alle regole generali di legittimità dell’azione amministrativa e del soccorso istruttorio.
Disciplinando il soccorso istruttorio, è stato determinante nell’affermare che la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione del pagamento ANAC anche se non effettuato prima del termine della presentazione delle offerte, purché entro il termine assegnato, salvo i limiti relativi all’offerta tecnica/economica.
Il ruolo dell’ANAC e la natura del contributo sono stati chiariti in sentenza: il versamento costituisce una condizione amministrativa per la vigilanza e non un requisito per la selezione dell’offerta, con il TAR che ribadisce la finalità dell’ANAC di assicurare legalità e trasparenza, ma senza pregiudicare la partecipazione alla gara per inadempienze formali regolarizzabili.



