Esclusione illegittima per qualificazione SOA in gara d’appalto pubblica e corretta interpretazione del subappalto necessario
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha accolto il ricorso di Spinosa Costruzioni Generali S.p.A., annullando il provvedimento del Comune di Pistoia che la escludeva dalla gara per la realizzazione dei parcheggi scambiatori ferroviari. L’esclusione era motivata dalla presunta carenza di requisiti SOA, in particolare per la categoria OG10, poiché Spinosa aveva dichiarato il subappalto necessario al 100%. Il giudice ha riconosciuto che Spinosa possedeva i requisiti richiesti dal bando sia per la categoria prevalente sia, attraverso la combinazione di qualificazioni e ricorso al subappalto, per le categorie scorporabili. La commissione aveva erroneamente interpretato la dichiarazione di subappalto come rinuncia ai requisiti posseduti, applicando in modo formalistico la normativa. Per questo motivo, l’esclusione è stata ritenuta illegittima, mentre il ricorso introduttivo sull’originaria aggiudicazione (poi annullata in autotutela) è stato dichiarato improcedibile.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull'interpretazione del nuovo Codice degli Appalti e delle regole di qualificazione SOA per la partecipazione alle gare di lavori pubblici. La sentenza ribadisce che, secondo l'art. 100 d.lgs. 36/2023 e l'Allegato II.12, la qualificazione in categoria prevalente può essere integrata dal subappalto necessario per le categorie scorporabili non possedute interamente, purché tale combinazione risulti dai requisiti e dalle dichiarazioni offerte. Il subappalto necessario non comporta la decadenza dalle qualifiche possedute, e la dichiarazione di voler subappaltare l’intera categoria scorporabile, se frutto di errore materiale o di una mera svista, non può tradursi in un’esclusione se l’interesse pubblico è comunque garantito. Il TAR ha pertanto annullato l’esclusione di Spinosa, perché la sua offerta rispettava i requisiti e l’interpretazione del Comune era troppo formale e priva di riscontro normativo. La pronuncia valorizza il principio del risultato (art. 1 d.lgs. 36/2023), la funzione sostanziale delle regole di evidenza pubblica e il divieto di formalismi che ostacolino la concorrenza e la partecipazione degli operatori economici qualificati.
Collegamenti al Codice Appalti
È richiamato per individuare la tipologia e la disciplina della procedura aperta (gara pubblica con aggiudicazione al prezzo più basso) indetta dal Comune di Pistoia e per confermare il rispetto della procedura selettiva e dei criteri di aggiudicazione previsti nel Codice degli Appalti per i contratti pubblici sotto soglia UE.



