Legittimità dell’aggiudicazione della concessione per riscossione coattiva: validità della stima e della procedura valutativa nei documenti di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha respinto il ricorso presentato da Credit Network & Finance S.p.A. contro l’aggiudicazione a SORIT della concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali di Montespertoli. Il ricorrente contestava la congruità della stima della percentuale di riscossione posta a base di gara, la correttezza della procedura valutativa della commissione in relazione al PEF presentato da SORIT e la legittimità delle regole di gara sul valore della concessione. Il Tribunale ha stabilito che la legge di gara era chiara nel demandare ai concorrenti la libera determinazione della percentuale stimata di riscossione, fornendo solo valori stimati e non vincolanti, e che la commissione aveva agito correttamente nel valutare la coerenza del PEF di SORIT, ritenendo esaustivi i chiarimenti forniti. Ne consegue la reiezione di tutte le censure e la legittimità degli atti impugnati.
Spiegazione Dettagliata
La decisione affronta due principali profili: la legittimità delle regole di gara sulla stima del valore della concessione e la correttezza della valutazione della commissione di gara in relazione al Piano Economico Finanziario (PEF) dell’aggiudicataria. Il TAR evidenzia che la lex specialis (bando, disciplinare, capitolato) informava i partecipanti che il valore della concessione e le stime di percentuale di riscossione erano solo indicative, lasciando ai concorrenti libertà di inserire nei propri PEF le previsioni ritenute più attendibili. La commissione di gara, ricevuti i chiarimenti da SORIT sulla sua stima superiore a quella indicata dalla stazione appaltante, li ha valutati sufficienti e coerenti rispetto ai dati storici, non ravvisando necessità di ulteriori verifiche, anche perché tali dati non erano riservati e sarebbero stati accessibili a tutti i concorrenti. Il giudice rigetta quindi sia le critiche sull’asserita violazione dei principi di trasparenza, concorrenza e proporzionalità, sia la censura sulla presunta errata indicazione della percentuale di riscossione. Viene inoltre ribadito che i metodi di stima previsti dal Codice degli Appalti e applicati dalla stazione appaltante erano corretti. La sentenza conferma la legittimità della procedura e la correttezza degli atti impugnati e condanna la ricorrente alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dal ricorrente per la presunta violazione dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità nella procedura di gara. Il TAR rileva che la lex specialis era trasparente e non vincolava i concorrenti a una specifica percentuale di riscossione, lasciando piena libertà agli operatori nella formulazione dell’offerta. Tutti i concorrenti erano messi nelle stesse condizioni e avevano, tramite chiarimenti e accesso agli atti, la possibilità di acquisire dati utili per una valutazione autonoma, escludendo dunque lesioni ai principi fondamentali dell’accesso al mercato.
Contestato dal ricorrente per la parte relativa alla corretta stima del valore della concessione e al rispetto delle soglie nella quantificazione economica della gara. Il TAR rileva che la stazione appaltante ha rispettato le disposizioni del Codice applicando metodi oggettivi per la stima dell’importo di gara e fornendo chiaramente le modalità di calcolo nel bando e negli atti di gara, precisando la natura non vincolante delle stime, in conformità con l’articolo 14 che impone modalità trasparenti e corrette per la determinazione dell’importo stimato.
Richiamato nella contestazione sulla determinazione del valore della concessione. Il TAR rammenta che il valore stimato della concessione deve essere calcolato sulla base del fatturato totale generato durante la durata del contratto secondo le modalità oggettive previste dalla legge di gara. La stazione appaltante ha illustrato dettagliatamente il metodo adottato per la stima del valore, ribadendo il carattere meramente stimato e non vincolante degli importi e lasciando ai partecipanti la valutazione della reale capacità di riscossione. Questa modalità è conforme all’articolo 179 e non pregiudica la legittimità della procedura.



