27/04/2026
Art. 14Art. 17Art. 18Art. 71Art. 141Art. 146Art. 148Art. 152

Inammissibilità del ricorso contro l'aggiudicazione di servizi IT da parte di società del settore idrico per difetto di strumentalità rispetto al core business

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso presentato da un raggruppamento temporaneo di imprese contro l'aggiudicazione di un appalto per servizi sistemistici, di amministratore di sistema e di helpdesk bandito da Acquedotto del Fiora. Il Tribunale ha rilevato che i servizi oggetto della gara non sono strumentali da un punto di vista funzionale al core business dell'attività speciale idrica della stazione appaltante, e pertanto la controversia non è soggetta al Codice degli Appalti né alla giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sull'interpretazione restrittiva della nozione di 'strumentalità' ai fini dell'applicazione delle regole sui cosiddetti 'settori speciali' del Codice degli Appalti. I giudici hanno accertato che i servizi informatici in questione, pur essendo rilevanti per l'organizzazione aziendale, non sono direttamente funzionali alla gestione, produzione o distribuzione del servizio idrico integrato (core business del settore speciale idrico). In base all'art. 141 e all'art. 148 del d.lgs. 36/2023, solo le procedure di affidamento relative a servizi realmente strumentali alle attività tipiche dei settori speciali (es. gestione rete idrica) sono soggette al Codice degli Appalti e, di conseguenza, rientrano nella giurisdizione amministrativa. I servizi in appalto (helpdesk, sistemistica, ecc.) sono considerati generici, comuni a qualunque azienda, e non influiscono in modo diretto sull'attività industriale idrica. Pertanto, le eventuali controversie relative all'affidamento devono essere portate davanti al giudice ordinario e non al TAR. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile e le parti sono rimesse davanti al giudice competente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 14

L'articolo 14 è stato evocato nella censura delle ricorrenti per quanto riguarda la qualificazione e la soglia dell'appalto, ma la sentenza chiarisce che la disciplina delle soglie non rileva laddove il servizio non sia funzionalmente strumentale all'attività tipica del settore speciale. Dunque, la disciplina delle soglie è superata dal difetto dell'elemento funzionale richiesto dagli artt. 141 e 148.

Articolo 17

È stato menzionato in relazione alle fasi della procedura di affidamento e alla formalità dell'aggiudicazione, ma la sentenza rileva che, poiché l'appalto non ricade nell'ambito soggettivo e oggettivo del Codice, il rispetto delle fasi procedurali del d.lgs. 36/2023 non è applicabile in questa fattispecie. L'aggiudicazione resta quindi disciplinata dalle regole di diritto comune.

Articolo 18

È stato richiamato dalle ricorrenti relativamente ai termini per la stipula del contratto e ai relativi differimenti in caso di ricorso. Tuttavia, la sentenza precisa che tale disciplina non trova applicazione in quanto l'appalto in questione non è subordinato alle regole del Codice degli Appalti, bensì a quelle di diritto privato.

Articolo 71

L'articolo 71 regola la procedura aperta, richiamata nel bando impugnato. La sentenza, però, ribadisce che se il servizio non appartiene ai settori speciali per strumentalità, la procedura seguita dalla stazione appaltante non è vincolata alle forme del Codice ma può seguire il proprio regolamento interno.

Articolo 141

Si tratta della norma chiave su cui si fonda la decisione: l'art. 141 limita l'applicazione del Codice degli Appalti ai soli contratti che siano funzionali all'attività tipica dei settori speciali (come il settore idrico). Il TAR applica un'interpretazione rigorosa di tale requisito e ritiene che i servizi oggetto della gara non siano 'strumentali' in senso stretto, escludendo così l'applicazione del Codice e la giurisdizione amministrativa.

Articolo 146

L'articolo 146 del Codice regola il settore del gas ed energia termica ed è menzionato nell'art. 141 per delimitare i settori speciali. La sentenza lo cita solo per mostrare come la disciplina dei settori speciali sia circoscritta da precise attività e requisiti di strumentalità.

Articolo 148

L'articolo 148 individua in modo specifico le attività che rientrano nel settore idrico ai fini dell'applicazione del Codice. Il TAR, analizzando il contenuto dell'appalto, conclude che i servizi in questione non sono direttamente riconducibili alle ipotesi tipizzate dalla norma e dunque non sono sottoposti alla disciplina dei settori speciali né alla giurisdizione amministrativa.

Articolo 152

Menzionato come parte del sistema normativo che identifica le attività dei settori speciali, per analogia con il ragionamento seguito per i settori gas, energia e idrico. È stato usato nella sentenza solo per completare il quadro delle attività tipiche dei settori speciali che danno luogo all'applicazione del Codice.

Articoli di riferimento