Annullamento illegittimo della procedura di gara e nullità delle clausole escludenti non tassative: il principio di tassatività delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 36/2023
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha accolto il ricorso della società Cassiopea, annullando sia il provvedimento con cui il Comune di Camaiore aveva annullato in autotutela la procedura di gara per l'affidamento del servizio di educativa territoriale, sia la proroga tecnica disposta a favore del gestore uscente Arca. Il Tribunale ha riconosciuto come illegittima la clausola che prevedeva, a pena di esclusione, la presentazione della documentazione sulla sede, ritenendola in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e, quindi, nulla. Ha inoltre ordinato la ripresa della gara dalla fase della proposta di aggiudicazione a favore di Cassiopea.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sul riconoscimento che una causa di esclusione – come l’omessa documentazione della disponibilità della sede per lo svolgimento del servizio – può legittimamente comportare l’esclusione di un concorrente solo se espressamente prevista tra le ipotesi tassative elencate dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 10, co. 2, D.Lgs. 36/2023, in collegamento con gli artt. 94 e 95). La clausola che imponeva tale adempimento a pena di esclusione è stata ritenuta nulla, poiché non riconducibile tra le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice. Il TAR ha inoltre richiamato il principio del favor partecipationis e il principio di fiducia, secondo cui la legge di gara deve essere interpretata secondo buona fede e con lo scopo di massimizzare la partecipazione. In tal senso, la disponibilità della sede costituiva un requisito di esecuzione e non di partecipazione, e non poteva quindi giustificare l’esclusione. Da ciò consegue che il ritiro della gara, fondato su tale presupposto errato, è illegittimo, così come la proroga tecnica collegata. Il procedimento dovrà riprendere dal momento della proposta di aggiudicazione a favore della ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10 è stato applicato per affermare il principio di tassatività delle cause di esclusione nelle procedure di gara pubbliche. La sentenza ha statuito che la clausola che prevedeva, a pena di esclusione, la produzione della documentazione comprovante la disponibilità della sede operativa non rientrava tra le ipotesi tassative indicate dall’art. 10 (con richiamo agli artt. 94 e 95) del D.Lgs. 36/2023, e doveva pertanto essere considerata nulla. L’esclusione di Cassiopea sarebbe stata contraria a questo principio, rendendo a sua volta illegittimo l’annullamento della gara fondato su tale previsione. L’art. 10 è stato così interpretato come norma di garanzia a tutela della massima partecipazione e della certezza delle regole di gara.



