Annullamento parziale dell’aggiudicazione per errata valutazione dell’offerta economica in gara per concessione demaniale marittima – TAR Toscana 2026
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Biba Boats s.r.l. contro l’aggiudicazione della concessione demaniale marittima disposta a favore di Kaimar Marine s.r.l. dal Comune di Orbetello. Il Tribunale ha annullato la valutazione delle offerte economiche e gli atti strettamente connessi, ritenendo errata l’interpretazione della commissione sull’offerta economica di Biba Boats e imponendo la riformulazione della graduatoria. Sono state confermate la regolarità delle restanti fasi di gara (esame documentale e tecnica) e respinti i motivi relativi a presunti vizi procedurali, conflitti di interesse e altri aspetti tecnico-valutativi. Rigettata la domanda di risarcimento danni, le spese di lite sono state compensate per la complessità della causa e la parziale soccombenza.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda su una dettagliata analisi delle contestazioni sollevate dalla ricorrente. In primo luogo il TAR chiarisce che, non trovandosi di fronte a una ‘concessione di servizi’, la normativa di riferimento principale è quella del Codice della Navigazione, pur con necessaria coerenza rispetto ai principi generali del Codice degli Appalti. Respinge le censure relative a presunte irregolarità procedurali (verbale ‘secretato’, apertura anticipata delle buste, violazione dei principi di segretezza e pubblicità delle sedute) in quanto non sussistenti o prive di pregiudizio effettivo, e perché l’intera procedura si è svolta secondo il disciplinare di gara. Smentisce inoltre la sussistenza di un conflitto di interesse derivante dalla mera pendenza di esposti/denunce, affermando che il conflitto ex art. 16 d.lgs. 36/2023 deve essere puntualmente dimostrato e non può essere presunto. In relazione all’offerta economica, il Collegio riconosce come la commissione abbia erroneamente inteso l’importo dichiarato da Biba Boats, privando tale offerta della giusta valorizzazione e alterando la graduatoria. Stabilisce che la volontà dell’offerente era chiara e, laddove sussisteva incertezza formale, la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. Di conseguenza annulla la valutazione economica e i successivi atti dipendenti, compresa l’autorizzazione all’anticipata occupazione, prescrivendo la riformulazione della graduatoria secondo i corretti parametri. Le altre doglianze di natura tecnica, organizzativa o finanziaria risultano inammissibili o infondate, così come la domanda risarcitoria, non adeguatamente provata.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 16, riguardante il conflitto di interessi, è stato richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità della composizione della commissione aggiudicatrice, lamentando la presenza di due membri asseritamente in conflitto per la pendenza di esposti penali a loro carico. Il TAR precisa che, secondo la lettera dell’articolo, perché sussista un conflitto di interesse rilevante, è necessario che vi sia un interesse personale, concreto e attuale, idoneo ad influire sull’imparzialità della funzione svolta. La mera pendenza di una denuncia o di un esposto non integra, di per sé, una causa di astensione obbligatoria, né comporta automaticamente l’illegittimità dell’operato della commissione. Il Collegio interpreta il principio secondo la ratio della norma e in coerenza con le Linee Guida ANAC, respingendo la censura per mancanza di prova effettiva e concreta del conflitto.



