Annullamento della procedura di co-progettazione per carenza della fase di co-programmazione: il caso del servizio di assistenza scolastica della Provincia di Livorno
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha annullato tutti gli atti relativi alla procedura di co-progettazione avviata dalla Provincia di Livorno per l'affidamento del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli studenti con disabilità, nonché la convenzione stipulata, poiché l'amministrazione aveva omesso la necessaria fase preliminare di co-programmazione prevista dal Codice del Terzo Settore. La mancanza di questa fase rende illegittimo il successivo ricorso alla co-progettazione e all'affidamento mediante partenariato tra enti pubblici e terzo settore.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si incentra sulla corretta applicazione dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017). Secondo il giudice, il procedimento di co-progettazione non può essere autonomamente attivato senza che sia stata precedentemente svolta una reale, partecipata e documentata fase di co-programmazione, necessaria a individuare bisogni, modalità e risorse disponibili. Nel caso di specie, la Provincia ha avviato direttamente la co-progettazione, eludendo la fase di co-programmazione e violando così il modello procedurale imposto dalla normativa nazionale e confermato da giurisprudenza consolidata. Ne è derivata l’illegittimità di tutti gli atti della procedura e della convenzione finale, dichiarata inefficace. La sentenza evidenzia la necessità di una stretta sequenza logica e procedurale tra co-programmazione e co-progettazione, ribadendo che la loro mancanza non può essere surrogata né dalla semplice esperienza pregressa né dall’attività unilaterale dell’amministrazione.



