Esclusione per irregolarità fiscale in gara negoziata senza bando: conferma della legittimità dell’azione amministrativa secondo il Codice dei Contratti Pubblici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha respinto il ricorso presentato da Askanews S.p.a. contro la propria esclusione da una procedura negoziata senza bando, indetta dal Comune di Firenze per l’affidamento di servizi informativi giornalistici. L’esclusione era motivata dalla presenza di irregolarità fiscali risultanti dal fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), ai sensi dell’art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. Il Tribunale ha giudicato corrette sia la tempistica che le modalità della verifica dei requisiti da parte dell’amministrazione, ravvisando la mancanza di vizi istruttori e affermando l’obbligatorietà per la stazione appaltante di attenersi alle certificazioni rilasciate dagli enti preposti. È stata altresì ribadita la regola della continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione della verifica e della permanenza dei requisiti di ordine generale (in particolare la regolarità fiscale) in una gara pubblica, specificando che tali requisiti devono sussistere non solo al momento della presentazione dell’offerta, ma anche fino all’aggiudicazione e alla stipula del contratto. Nel caso di specie, Askanews è stata esclusa sulla base delle risultanze del FVOE che attestavano una posizione fiscale irregolare dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ma prima dell’aggiudicazione definitiva. Il TAR ha ritenuto che la stazione appaltante non avesse margini discrezionali rispetto alle certificazioni negative ottenute dall’Agenzia delle Entrate tramite FVOE e che non dovesse compiere ulteriori istruttorie in presenza di dette attestazioni. In base alla normativa e alla giurisprudenza vigente, il possesso dei requisiti va verificato in tutto l’arco della procedura, a tutela dell’interesse pubblico alla scelta di operatori affidabili e in regola con il fisco. La decisione ribadisce il valore probatorio delle certificazioni amministrative e il dovere di buonafede e collaborazione degli operatori economici, condannando altresì la ricorrente alle spese di lite per soccombenza.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 76 disciplina la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, che costituiva il metodo scelto dal Comune di Firenze per l’affidamento dei servizi oggetto di causa; la sentenza lo richiama per contestualizzare il quadro normativo e le modalità di selezione degli operatori, anche in relazione alle verifiche richieste sui requisiti dei partecipanti.
Al centro della decisione, l’articolo 94, comma 6, individua tra le cause di esclusione automatica le gravi e definitivamente accertate violazioni degli obblighi fiscali. Il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione di Askanews in quanto le risultanze del FVOE (certificazione di irregolarità fiscale) corrispondono esattamente a questa causa di esclusione, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori da parte della stazione appaltante.
L’articolo 209 introduce le regole processuali specifiche per le controversie relative alle procedure di affidamento disciplinate dal nuovo Codice, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di definizione in forma semplificata del giudizio, come avvenuto nel caso in esame. È stato citato per giustificare la trattazione della domanda e la struttura processuale utilizzata dal TAR.



