30/10/2025
Art. 35Art. 99Art. 100Art. 103

Illegittimità dell’esclusione di un concorrente da una gara pubblica per valutazione meramente quantitativa dell’offerta tecnica – Gara ESTAR Toscana dispositivi satellitari e SIM

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha accolto il ricorso di Telespazio S.p.A. contro la sua esclusione da una gara per la fornitura di dispositivi satellitari e SIM, indetta da ESTAR. L’esclusione era stata motivata dall’insufficienza quantitativa dei dispositivi offerti rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante. Il Tribunale ha ritenuto che la legge di gara richiedesse una valutazione tecnica qualitativa delle offerte e non quantitativa in quella fase, annullando quindi i provvedimenti di esclusione. Sono stati invece respinti i motivi aggiunti con cui Telespazio contestava l’ammissione e l’aggiudicazione a PMB Tecno s.r.l., che ha dimostrato adeguatamente il possesso dei requisiti professionali. Di conseguenza, il ricorso incidentale di PMB Tecno è stato dichiarato improcedibile.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR ruota attorno al principio secondo cui, nella valutazione delle offerte tecniche nelle procedure pubbliche, occorre attenersi rigorosamente ai criteri previsti dalla lex specialis (la disciplina di gara). In questo caso, la stazione appaltante aveva escluso Telespazio per non aver offerto quantitativi sufficienti di dispositivi, ma il disciplinare di gara prevedeva che nella fase tecnica la valutazione dovesse essere fondata su aspetti qualitativi, non quantitativi, dei servizi e dei prodotti offerti. Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’esclusione fosse priva di base normativa e viziata da eccesso di potere, poiché si era di fatto introdotto un criterio non previsto. Il TAR ha riaffermato anche il principio del favor partecipationis e della concorrenza, sottolineando che le esclusioni dalle gare devono essere disposte solo se fondate su requisiti espliciti, evitando interpretazioni restrittive e formalistiche non giustificate. Quanto alla posizione dell’aggiudicataria PMB Tecno, il TAR ha stabilito che quest’ultima aveva soddisfatto i requisiti tecnico-professionali richiesti dalla disciplina di gara, respingendo dunque le ulteriori contestazioni di Telespazio. Il ricorso incidentale di PMB Tecno, che mirava ad escludere Telespazio a sua volta, è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse a seguito della decisione sulle principali questioni.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 è richiamato in relazione all’accesso agli atti della gara, specialmente per le modalità e i limiti temporali con cui ai partecipanti è consentita la visione dei verbali di gara e degli atti di valutazione, nonché del parere legale sull’esclusione di Telespazio. La sentenza richiama il rispetto delle regole sulla trasparenza e riservatezza previste per la procedura di accesso agli atti, conformandosi alle indicazioni dell’articolo.

Articolo 99

L’articolo 99 è stato menzionato nel ricorso incidentale come parametro per la verifica dei requisiti dei concorrenti. PMB Tecno sosteneva che la documentazione di Telespazio fosse inadeguata perché riferita a una diversa procedura, contestando l’applicabilità della verifica tramite fascicolo virtuale dell’operatore. Tuttavia, la verifica dei requisiti è stata ritenuta correttamente effettuata secondo le modalità richieste dalle norme e dalla lex specialis.

Articolo 100

L’articolo 100, relativo ai requisiti di ordine speciale (capacità tecnico-professionali), è stato utilizzato per contestare e difendere rispettivamente l’ammissione di Telespazio e PMB Tecno. La sentenza stabilisce che PMB Tecno ha rispettato i requisiti previsti per l’ammissione, fornendo idonea documentazione attestante precedenti forniture nel periodo richiesto dal disciplinare, conforme a quanto stabilito da questo articolo.

Articolo 103

L’articolo 103 è stato richiamato da Telespazio per contestare la partecipazione di PMB Tecno, sostenendo che non avrebbe soddisfatto i requisiti aggiuntivi previsti per appalti di rilevante importo. La sentenza, tuttavia, precisa che i requisiti richiesti dalla lex specialis sono stati soddisfatti da PMB Tecno e che non ricorrevano le condizioni per l’esclusione sulla base di carenze documentali o tecniche, applicando così i principi dell’articolo nella verifica effettiva della capacità professionale.

Articoli di riferimento