Rigetto del ricorso avverso l’aggiudicazione della gara per sistemi antidecubito: applicazione dei principi di invarianza e correttezza delle valutazioni tecniche
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Liguria ha rigettato il ricorso della Service Med s.r.l. contro l’aggiudicazione del lotto n. 4 alla Zuccato HC s.r.l. nella gara per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito. Il ricorso, fondato su presunte illegittimità nella valutazione delle offerte, nella composizione della commissione e nella suddivisione in lotti, è stato respinto in quanto la procedura si è svolta nel rispetto dei principi di legge, del precedente giudicato e delle regole concorsuali. Il Collegio ha ritenuto legittima la cristallizzazione delle offerte solamente per i concorrenti effettivamente rimasti in gara, la mancata verifica automatica di anomalia, e le valutazioni tecnico-discrezionali della commissione, confermando la correttezza delle operazioni di gara e rigettando le censure della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il contenzioso sorto a seguito della riedizione di una gara pubblica, dopo una precedente pronuncia di annullamento parziale, per la fornitura di sistemi antidecubito. Il ricorrente lamentava una serie di profili di illegittimità: dalla mancata considerazione delle offerte ritirate, alla presunta violazione del principio di invarianza, dalla mancata verifica di anomalia dell’offerta vincente, a vizi nelle valutazioni tecniche e nella composizione della commissione. Il TAR ha ribadito che, in caso di ritiro di concorrenti prima dell’aggiudicazione definitiva, solo le offerte effettivamente in gara devono essere prese a base per la valutazione e l’applicazione delle formule di aggiudicazione. Ha confermato che la verifica automatica di anomalia è obbligatoria solo se le offerte valide sono almeno tre, e che il confronto con le sole offerte rimaste non altera i principi di trasparenza e par condicio. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittime le modalità di valutazione tecnica adottate dalla commissione, le scelte organizzative della stazione appaltante sulla suddivisione in lotti e la nomina della commissione giudicatrice. Non sono emersi vizi invalidanti la gara, pertanto il ricorso è stato rigettato con compensazione delle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo è richiamato per sottolineare il principio di invarianza: eventuali modifiche nella platea dei concorrenti dopo l’ammissione o la regolarizzazione delle offerte non rilevano più ai fini del calcolo di medie o per l'individuazione della soglia di anomalia solo dopo l’aggiudicazione definitiva. Fino a quel momento, come avvenuto nella gara in questione, il ritiro di concorrenti comporta il ricalcolo delle valutazioni solo sulle offerte effettivamente in gara. La sentenza applica tale principio ritenendo corretto valutare solo le offerte rimaste, escludendo quelle ritirate prima dell’aggiudicazione, in linea con la ratio dell’art. 108 sul consolidamento degli atti di gara e il rispetto della par condicio.



