03/12/2025
Art. 108

Inammissibilità del ricorso cumulativo contro l'aggiudicazione di lotti in gara pubblica – Fornitura sistemi antidecubito Regione Liguria

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Liguria ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Zuccato HC s.r.l. contro l’aggiudicazione di tre lotti della gara per la fornitura di sistemi antidecubito a favore di Service Med s.r.l. La decisione si fonda sull’irregolarità del ricorso cumulativo: Zuccato ha infatti impugnato le valutazioni su più lotti con motivazioni parzialmente distinte, mentre la giurisprudenza richiede ricorsi separati quando le contestazioni vertono su valutazioni di offerte differenziate per ciascun lotto. Nel merito, il giudice ha comunque escluso irregolarità nella procedura di gara rieditata e nelle relative valutazioni tecniche ed economiche.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si concentra sull’ammissibilità del ricorso, chiarendo che la normativa processuale e la giurisprudenza consolidata in materia di appalti pubblici impediscono di proporre un unico ricorso contro atti riferiti a più lotti quando le censure sono fondate su ragioni specifiche per ciascuno di essi. Solo le censure comuni a tutti i lotti, relative ad atti unitari della procedura (es. bando, commissione, criteri generali), possono giustificare un ricorso unico; le altre devono essere oggetto di ricorsi autonomi. Nel caso concreto, tutte le doglianze di Zuccato si riferivano alla valutazione di offerte distinte tra vari lotti, rendendo il ricorso integralmente inammissibile. Il TAR ha comunque affrontato nel merito le censure di ordine generale, rilevando che la commissione e la stazione appaltante hanno correttamente escluso dalla rivalutazione le offerte ritirate dagli altri concorrenti, applicato correttamente i criteri di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici), e rispettato il principio di invarianza previsto dal Codice appalti. Non sono state riscontrate violazioni nei criteri ambientali, nella segretezza delle offerte economiche, né nell’adeguamento alle pronunce giudiziali precedenti. Le spese di lite vengono compensate per la peculiarità della controversia.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

L’articolo 108 è richiamato sia dalla normativa applicabile che dalla sentenza per delineare i criteri di aggiudicazione e la gestione delle variazioni nella platea dei concorrenti. Il TAR interpreta e applica il principio di invarianza codificato nell’art. 108, comma 12, precisando che la rivalutazione delle offerte, in caso di rinuncia di alcuni partecipanti prima dell’aggiudicazione finale, deve avvenire escludendo le offerte ritirate. Il giudice sottolinea che tale regola tutela la correttezza e la stabilità delle procedure di gara, impedendo che la graduatoria venga alterata artificiosamente a seguito di defezioni strategiche o modifiche apportate dopo la definizione dei punteggi.

Articoli di riferimento