03/12/2025
Art. 50Art. 90

Improcedibilità del ricorso avverso l'aggiudicazione di gara per sopravvenuta carenza d'interesse e rigetto della domanda risarcitoria per insufficiente prova del danno

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Liguria ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla società seconda classificata in una gara d’appalto per lavori di difesa marittima, finalizzato all’annullamento dell’aggiudicazione e alla condanna in forma specifica alla stipula del contratto. La domanda di risarcimento danni per equivalente formulata in subordine è stata respinta per difetto di prova adeguata in merito all’esistenza e all’entità del danno. Il Tribunale ha rilevato che i lavori contestati sono stati regolarmente eseguiti e collaudati, e che la ricorrente non ha più interesse concreto alla decisione, non avendo impugnato la perizia di variante né fornito la necessaria prova documentale delle voci di danno lamentate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta una controversia derivante dall’aggiudicazione di una gara d’appalto indetta dal Comune di Alassio per opere di difesa del litorale. La società Ri.Co.Ge.N S.r.l., seconda graduata, ha impugnato l’aggiudicazione a un RTI concorrente, lamentando presunta non conformità del mezzo dragante offerto dal vincitore e chiedendo l’annullamento di tutti gli atti di gara e il subentro (in forma specifica) o, in subordine, il risarcimento. Il TAR ha innanzitutto rilevato che i lavori risultano già eseguiti e collaudati secondo il contratto, che la ricorrente non ha tempestivamente impugnato le varianti contrattuali e che nessuna modifica sostanziale sarebbe comunque emersa. Pertanto, è venuto meno l’interesse attuale e concreto a ottenere l’annullamento degli atti impugnati o il subentro nell’appalto. Quanto alla richiesta di risarcimento danni, la ricorrente non ha fornito adeguata prova dell’esistenza (an) e dell’ammontare (quantum) del danno sotto i diversi profili prospettati (lucro cessante, spese di gara, danno curriculare), come richiesto dalla più recente giurisprudenza e dall’art. 124 del Codice del processo amministrativo. In mancanza di puntuale dimostrazione delle perdite subite, non essendo sufficiente una quantificazione forfettaria, la domanda è stata respinta. Le spese di giudizio sono state compensate, vista la particolarità della vicenda.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 50

L’art. 50 è stato applicato in quanto la procedura selettiva della gara è avvenuta con il criterio del prezzo più basso, come previsto dalla norma per importi sotto soglia. Il collegamento serve a chiarire la legittimità formale della procedura adottata dal Comune nell’affidamento dei lavori oggetto di contestazione.

Articolo 90

L’art. 90 è menzionato con riferimento all’obbligo di comunicazione dell’esito della gara e all’aggiudicazione agli operatori economici concorrenti. È citato dagli atti impugnati (es. nota di comunicazione di aggiudicazione) e la sua corretta applicazione è posta a fondamento della trasparenza e della tracciabilità dell’aggiudicazione contestata.

Articoli di riferimento