07/07/2026
Art. 28Art. 57Art. 83Art. 93Art. 94

Legittimità delle procedure di gara e tempestività delle impugnazioni: il caso della concessione per distributori automatici presso l’Istituto “G. Capellini - N. Sauro”

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha respinto il ricorso presentato dalla Royal MD contro l’aggiudicazione del servizio di distributori automatici a IVS Italia s.p.a., nonché gli atti di gara e il proprio successivo provvedimento di esclusione. I motivi riguardanti la presunta illegittimità della documentazione di gara (per omesso recepimento dei criteri ambientali minimi CAM e insufficienti criteri premianti) sono stati dichiarati irricevibili per tardività, in quanto avrebbero dovuto essere impugnati immediatamente dopo la pubblicazione dei bandi. Gli altri motivi, tra cui quelli relativi alla valutazione tecnica e alla nomina della commissione giudicatrice, sono stati giudicati infondati. I motivi aggiunti contro l’esclusione di Royal MD, infine, sono stati dichiarati improcedibili. Le spese sono state compensate tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR, dopo aver ricostruito i fatti di gara e le censure proposte, ha giudicato irricevibili per tardività i motivi rivolti contro la lex specialis di gara (bando, disciplinare, capitolato), affermando che le doglianze relative all’insufficiente recepimento dei CAM e alla mancata trasparenza delle condizioni di gara dovevano essere fatte valere con un ricorso immediato e non dopo la partecipazione. La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal TAR, prevede infatti che i vizi che incidono sulla possibilità stessa di formulare un’offerta consapevole (quali la carenza di fondamentali specifiche ambientali o di informazioni economiche rilevanti) impongono l’onere di impugnazione tempestiva degli atti indittivi. Gli ulteriori motivi sul merito della valutazione tecnica (assenza di punteggi per prodotti tipici locali) e sulla procedura di nomina e pubblicazione della commissione giudicatrice, sono stati respinti perché la commissione risultava regolarmente nominata dopo la scadenza delle offerte e non sono state riscontrate irregolarità specifiche. Sull’esclusione per gravi violazioni fiscali, il TAR ha ritenuto che il ricorso fosse improcedibile, dato che il ricorrente non aveva più interesse in seguito al rigetto della domanda principale. La sentenza ribadisce così la centralità della tempestiva impugnazione della lex specialis e dell’osservanza dei termini processuali nelle gare pubbliche, oltre a richiamare la puntuale applicazione dei principi di trasparenza e delle cause di esclusione automatica.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 28

L’articolo 28 è stato richiamato per chiarire che la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e relativa documentazione sul sito istituzionale deve essere tempestiva, ma l’inosservanza di un termine specifico non comporta, di per sé, l’illegittimità della procedura. Il TAR ha infatti precisato che la pubblicazione anche successiva all’apertura delle offerte non inficia la regolarità della gara, se non sono dedotti concreti nessi tra tardiva pubblicità e lesione di interessi dei concorrenti.

Articolo 57

L’articolo 57 impone l’inserimento nei bandi di gara di criteri ambientali minimi (CAM) e di sostenibilità energetica e ambientale. La ricorrente lamentava che la stazione appaltante si fosse limitata a un generico richiamo ai CAM nel disciplinare, senza recepirli puntualmente. Tuttavia, il TAR ha stabilito che la mancata contestazione immediata della lex specialis sul punto comporta l’irricevibilità delle doglianze: chi partecipa accettando le regole del gioco non può poi contestarne la legittimità in un momento successivo a gara avviata.

Articolo 83

L’articolo 83 riguarda l’obbligo di specificare nel bando tutti gli elementi rilevanti, inclusi i criteri ambientali minimi. Anche questa norma è stata evocata dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità della disciplina di gara, ma il TAR ha ribadito che i vizi in tal senso vanno contestati subito dopo la pubblicazione degli atti di gara, non posticipando l’azione dopo la partecipazione e l’esito negativo.

Articolo 93

L’articolo 93 disciplina la commissione giudicatrice. Il TAR ha verificato che la nomina della commissione sia avvenuta dopo la scadenza delle offerte come previsto, rigettando le censure sulle presunte irregolarità nella pubblicazione e nella dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, in quanto la normativa richiede la pubblicazione ma non fissa un termine perentorio e non sussistevano elementi concreti di pregiudizio.

Articolo 94

L’articolo 94 prevede le cause di esclusione automatica dalla gara, tra cui le gravi violazioni fiscali. L’esclusione di Royal MD è fondata su questa disposizione. Tuttavia, il TAR ha ritenuto improcedibile la censura su tale esclusione, perché, essendo stata respinta la domanda principale sull’annullamento della procedura di gara, la questione risultava assorbita e priva di interesse attuale ad una pronuncia.

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