09/12/2024
Art. 1Art. 4

Annullamento dell'esclusione per dichiarazione ambigua di subappalto nella gara del nuovo Terminal Ravano a La Spezia

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha annullato il provvedimento di esclusione dalla gara per l'appalto dei lavori del nuovo Terminal Ravano di La Spezia di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) capeggiato da Trevi s.p.a. L'esclusione era stata decisa perché la dichiarazione presentata dal RTI sulla volontà di ricorrere al subappalto per mancanza di qualifiche SOA era considerata generica e insufficiente. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che, secondo i principi del nuovo codice degli appalti, una dichiarazione ambigua può essere chiarita nel soccorso istruttorio e non può causare l'esclusione automatica, poiché ciò sarebbe sproporzionato e contrario al principio del risultato e all'accesso al mercato.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sulla revisione di un orientamento giurisprudenziale precedente che richiedeva una dichiarazione esplicita e formalmente rigorosa sulla volontà di ricorrere al subappalto necessario per sopperire alla mancanza di qualifiche. Con il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36/2023) e il principio del risultato (art. 1), l'amministrazione deve privilegiare l'efficacia e la sostanza rispetto a formalismi e automatismi formali. Nel caso specifico, la dichiarazione del RTI, pur contenendo la formula ambigua “riservarsi” il subappalto, è stata chiarita durante il soccorso istruttorio come un impegno concreto a subappaltare effettivamente le lavorazioni prive di qualificazione SOA, rendendo quindi legittimo il loro ricorso alla gara. La mancata esclusione riflette l’esigenza di favorire la partecipazione alla gara e il confronto concorrenziale, tutelando così gli interessi pubblici relativi alla qualità e convenienza delle opere. Inoltre, la sentenza sottolinea che non è richiesto un onere formale differenziato per il subappalto qualificante rispetto a quello facoltativo e che il concorrente può sanare eventuali dubbi con chiarimenti successivi. Questo approccio valorizza il principio di efficacia e trasparenza e riconosce la prevalenza del contenuto rispetto alla forma.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

L'art. 1, che enuncia il principio del risultato come criterio prioritario nelle procedure di affidamento e esecuzione, è stato centrale per la decisione. Il Tribunale ha utilizzato questo principio per superare l’interpretazione formalistica delle dichiarazioni di subappalto, privilegiando un’interpretazione che favorisca il risultato efficace della gara e la partecipazione più ampia possibile degli operatori economici.

Articolo 4

L'art. 4 è stato richiamato quale criterio interpretativo che impone l’applicazione coerente dei principi fondamentali del codice, tra cui il principio del risultato, la trasparenza e l’accesso al mercato. Il Tribunale ha applicato questo articolo per giustificare l’interpretazione estensiva e sostanziale della dichiarazione di subappalto, evitando automatismi che contrasterebbero con i principi codicistici.

Articoli di riferimento