Legittimità della revoca dell’aggiudicazione e escussione della garanzia provvisoria in caso di impossibilità di stipula contrattuale per inibitoria brevettuale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Liguria ha respinto il ricorso presentato dalla società aggiudicataria della fornitura di microinfusori di insulina concorrente per il lotto 4 di una gara regionale, che impugnava la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria. La revoca è stata adottata dalla Regione Liguria in seguito al rifiuto della ricorrente di sottoscrivere il contratto, dovuto a un’inibitoria brevettuale avanzata da un terzo concorrente. Il Tribunale ha ritenuto che tale indisponibilità del prodotto non fosse un motivo legittimo per sottrarsi all’obbligo contrattuale e alla conseguente escussione della garanzia, poiché la mancata esecuzione del contratto deve essere evitata con la dovuta diligenza e non è esonerata di responsabilità in caso di ostacoli creati da terzi, salvo dimostrazione di assenza di colpa.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’interpretazione dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016, che disciplina la garanzia provvisoria coprente la mancata sottoscrizione del contratto per fatti imputabili all’aggiudicatario. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha definito un modello di responsabilità oggettiva dell’aggiudicatario, ovvero la responsabilità che non richiede dolo o colpa grave, escludendo la responsabilità solo in assenza di rapporto causale tra fatto dell’aggiudicatario e mancata esecuzione. Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sola causa esterna (ad esempio, un’azione di terzi) non esonera da responsabilità se non è dimostrato che l’aggiudicatario abbia adottato tutte le misure diligenti per rimuovere l’ostacolo. Nel caso specifico, la ricorrente ha riconosciuto una potenziale futura indisponibilità del prodotto, dunque non ha dimostrato un’effettiva impossibilità senza colpa. La revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria sono pertanto legittime. Il ricorso è inoltre inammissibile nei confronti dell’ANAC in quanto non destinataria di provvedimenti impugnati.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 106 è richiamato implicitamente in relazione alla disciplina delle garanzie per la partecipazione alla procedura di gara e le norme che regolano le garanzie provvisorie. In particolare, definisce i requisiti e le modalità della garanzia presentata dalla ricorrente, che è stata escussa a seguito della revoca dell’aggiudicazione. La sentenza conferma l’applicazione delle disposizioni di questo articolo in relazione alla garanzia provvisoria escussa in caso di mancata sottoscrizione del contratto.



