Principio di equivalenza e partecipazione alle gare d'appalto: il caso dei cateteri a palloncino per litotrissia coronarica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Liguria ha accolto il ricorso della società Innova HTS S.r.l., annullando l’esclusione dalla gara regionale per la fornitura di cateteri a palloncino per litotrissia coronarica, in quanto la commissione aveva escluso il loro dispositivo Lithix solo perché differiva per tecnologia (tensione di contatto hertziano anziché onde d'urto), senza effettuare la dovuta verifica di equivalenza funzionale, nonostante il dispositivo assicurasse la stessa efficacia e sicurezza clinica richiesta dal capitolato. La sentenza conferma il diritto della ricorrente a essere riammessa alla gara, affermando il principio che le specifiche tecniche di gara non possono essere usate in modo restrittivo da escludere soluzioni equivalenti, soprattutto in presenza di innovazioni tecnologiche.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR prende avvio dal principio di equivalenza, secondo cui, in materia di appalti pubblici, le stazioni appaltanti devono valutare offerte che, seppur basate su soluzioni tecniche differenti da quelle dettagliate nei documenti di gara (lex specialis), garantiscano prestazioni equivalenti in termini di efficacia e sicurezza. Nel caso di specie, la lex specialis richiedeva cateteri a palloncino funzionanti con onde d'urto, tecnologia prodotta al momento della gara solo dalla controinteressata Shockwave Medical. Innova HTS S.r.l. ha offerto un dispositivo di recente immessione in commercio, tecnicamente diverso (tensione di contatto), ma con risultati clinici equivalenti. Il TAR ha ritenuto illegittima l’esclusione disposta dalla Regione Liguria, poiché la commissione non ha valutato oggettivamente l’equivalenza funzionale e si è limitata ad applicare rigidamente la prescrizione tecnica. Il principio di equivalenza, rafforzato dalla giurisprudenza e dal Codice degli Appalti, mira a evitare restrizioni anticoncorrenziali e favorisce l’apertura del mercato e l’innovazione, consentendo la partecipazione anche di operatori che offrono soluzioni altrettanto valide ma tecnologicamente diverse. La funzione delle specifiche tecniche non deve essere quella di circoscrivere la platea dei partecipanti, ma di assicurare che il risultato atteso sia effettivamente conseguito. La sentenza ribadisce pertanto la centralità di una valutazione concreta e sostanziale dell’equivalenza, con attenzione alle finalità di efficienza, risultato e apertura alla concorrenza.



