Esclusione da gara d’appalto per incongruità dell’offerta e limiti all’ostensione degli atti: il caso del Comune di Genova e del raggruppamento RINA
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Liguria ha rigettato il ricorso proposto dal raggruppamento Rina Consulting e altri contro il Comune di Genova, che li aveva esclusi da una gara pubblica per servizi di ispezione e censimento di ponti e viadotti. L’esclusione è stata ritenuta legittima in ragione della palese incongruità dell’offerta, in particolare sulla sottostima dei tempi e dei costi per le prestazioni accessorie, nonché per l’omessa valutazione di certe voci di spesa obbligatorie. Contestualmente, la domanda di annullamento dell’aggiudicazione in favore del concorrente meglio posizionato e le domande risarcitorie sono state dichiarate inammissibili o infondate. Le istanze di accesso agli atti sono state accettate solo in parte, secondo i limiti previsti dalla normativa di settore.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR, dopo aver ricostruito la vicenda (gara telematica su due lotti per servizi di ingegneria, con Rina risultata terza in graduatoria e poi esclusa per anomalia dell’offerta), ha respinto tutte le censure proposte dal ricorrente. Ha riconosciuto che la riduzione non adeguatamente motivata dei tempi e dei costi per le attività propedeutiche alla principale (preparazione delle aree di ispezione) e l’omessa considerazione dei costi relativi a personale esterno (RFI) rendevano l’offerta non sostenibile e irrealizzabile. Il Collegio ha inoltre respinto la contestazione sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio, osservando che la carenza giustificatoria era macroscopica e non sanabile neppure in giudizio, tenuto conto delle prove e delle evidenze acquisite. La relazione esplicativa aggiuntiva presentata dal Comune su ordine del collegio non è stata considerata motivazione postuma ma un contributo istruttorio legittimo. In conseguenza della legittimità dell’esclusione l’interesse ad annullare l’aggiudicazione e ottenere risarcimenti viene meno. L’accesso agli atti è stato consentito solo nei limiti previsti dal Codice, respingendo le ulteriori pretese.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla ricorrente e richiamato dal Comune e dal Tribunale in relazione all’accesso agli atti di gara: il TAR, richiamando la disciplina dell’art. 36, ha confermato che le domande di accesso devono essere valutate secondo tempistiche e modalità specifiche proprie delle procedure di gara, consentendo l’ostensione solo parziale degli atti richiesti e solo nei limiti di quanto strettamente necessario alla tutela giurisdizionale.
Rilevante per la determinazione dei costi della manodopera e la tipologia delle prestazioni richieste dalla lex specialis, in particolare per la voce NP05 (attività preparatorie). L’articolo è richiamato per sottolineare che la progettazione e le relative stime dei costi (compresi quelli per la sicurezza e la manodopera) devono essere puntuali e congrue, e la non congruità delle offerte giustifica l’esclusione.
La gara era indetta tramite procedura aperta ai sensi di tale articolo, che sancisce la possibilità per chiunque di presentare offerta; il TAR ne dà atto nella ricostruzione dei fatti, ma la sua applicazione non è direttamente oggetto di contestazione sostanziale.
Rilevante perché la procedura di aggiudicazione era basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede equilibrio tra prezzo e qualità. Il TAR ha giudicato che la valutazione comunale abbia correttamente applicato tale criterio nel riscontrare che l’offerta di Rina, per come formulata, non era sostenibile né sotto il profilo tecnico né sotto quello economico.
Centrale nella motivazione della sentenza: la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 110, ha escluso l’offerta ritenendola anormalmente bassa, dopo la richiesta di giustificazioni e l’esame delle stesse, perché giudicata non credibile, insostenibile e irrealizzabile, in quanto non spiegava con elementi oggettivi la riduzione dei tempi/costi e ometteva una voce di spesa obbligatoria. È stato anche ribadito il principio che le giustificazioni devono essere dettagliate, circostanziate e verificabili.



