13/10/2025
Art. 94Art. 117

Legittimità dell'aggiudicazione e della stipula del contratto in presenza di istanza di concordato preventivo dell'aggiudicataria: nessuna esclusione automatica e corretto accertamento dei requisiti nella procedura di appalto pubblico

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Liguria ha respinto il ricorso di un'impresa seconda classificata in una gara pubblica per la fornitura di apparecchi di illuminazione a LED al Comune di Sanremo, confermando la legittimità dell'aggiudicazione e della successiva stipula del contratto a favore della prima classificata, la quale aveva nel frattempo presentato istanza di concordato preventivo. La sentenza chiarisce che tale istanza non costituisce una causa di esclusione automatica dalla gara d'appalto, purché siano acquisiti la relazione di un professionista indipendente sull'idoneità dell'impresa e l'autorizzazione del Tribunale fallimentare, anche in un momento successivo all'aggiudicazione ma comunque entro la stipula del contratto. Le verifiche di regolarità contributiva e la costituzione della garanzia definitiva sono risultate regolari secondo la normativa vigente. Le domande istruttorie e risarcitorie della ricorrente sono state respinte, così come le censure relative a presunti vizi di fase esecutiva, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si focalizza sul tema della partecipazione a gare pubbliche da parte di operatori economici che abbiano presentato istanza di concordato preventivo. Il TAR chiarisce che la sola presentazione della domanda di concordato non determina l'automatica esclusione dalla procedura d'appalto, in quanto la normativa (articolo 80 del vecchio Codice Appalti, articolo 95 del Codice della crisi d'impresa) prevede un meccanismo di verifica e autorizzazione: è necessario acquisire una relazione di un professionista indipendente che attesti la capacità dell'operatore di adempiere al contratto e ottenere un'autorizzazione dal Tribunale fallimentare per partecipare o stipulare contratti pubblici. Questi presupposti possono maturare anche successivamente all'aggiudicazione, purché comunque prima della stipula e dell'esecuzione del contratto. Il Comune di Sanremo ha agito correttamente: ha atteso gli atti necessari, ha svolto le dovute verifiche sulla sussistenza dei requisiti (anche in relazione alla regolarità contributiva dell'aggiudicataria, accertata tramite DURC regolare), e ha acquisito la necessaria cauzione definitiva in tempo utile. Le contestazioni relative all'esecuzione anticipata del contratto e alle richieste di risarcimento sono state dichiarate inammissibili, essendo materia di giurisdizione del giudice ordinario o infondate dal punto di vista istruttorio e sostanziale. In definitiva, la decisione riafferma i corretti principi di tutela della concorrenza e di favor verso la continuazione dell'attività imprenditoriale in crisi, nell'interesse sia degli operatori economici sia della pubblica amministrazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

L'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti) è stato invocato per giustificare che le cause di esclusione automatica da una gara pubblica sono tassative e comprendono, tra l'altro, gravi violazioni di obblighi fiscali e previdenziali o determinati reati, ma non includono la mera presentazione di istanza di concordato preventivo; la sentenza ribadisce che l'esclusione automatica opera solo nelle ipotesi previste e che la situazione della aggiudicataria non rientrava tra queste, dato il rispetto degli ulteriori presupposti previsti dalla normativa speciale.

Articolo 117

L'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la cauzione definitiva che l'aggiudicatario deve fornire per la sottoscrizione del contratto. La sentenza accerta che la controinteressata ha costituito la cauzione secondo i termini di legge (prima della stipula), superando così le censure ricorrenti relative a una presunta impossibilità di prestare la garanzia in quanto sottoposta a procedura concorsuale. Il TAR ha ritenuto sufficiente che l'impresa abbia potuto costituire la garanzia dopo l'autorizzazione del tribunale fallimentare e comunque prima della stipula del contratto, in linea con la normativa e la giurisprudenza sulla effettiva tutela delle amministrazioni e dei creditori pubblici.

Articoli di riferimento