Rigetto del ricorso sull’aggiudicazione della gara per dispositivi di telemonitoraggio domiciliare – Valutazione del principio di equivalenza e rispetto della lex specialis
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Liguria ha respinto il ricorso della società seconda classificata in una gara per la fornitura di dispositivi di telemonitoraggio domiciliare, confermando la legittimità dell’aggiudicazione alla RTI Kell s.r.l./Sapio Life s.r.l. Il ricorso lamentava la mancata osservanza di specifici requisiti tecnici e funzionali sui dispositivi offerti dai vincitori, chiedendo l'annullamento degli atti di gara e il subentro. Il Tribunale ha però ritenuto che le soluzioni proposte rispettassero, in via sostanziale, la finalità e gli obiettivi della gara, grazie all’applicazione del principio di equivalenza. Respinte anche le doglianze sulla mancata certificazione delle app come dispositivi medici, in quanto non necessaria secondo la normativa tecnica e i chiarimenti della stazione appaltante; inoltre, è stata dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda incidentale di accesso agli atti, poiché la documentazione era stata integralmente trasmessa. Al termine, il ricorso è stato rigettato e Althea condannata alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda principalmente sull’interpretazione del principio di equivalenza applicato ai requisiti tecnici dei dispositivi offerti in gara. Il Collegio ha sottolineato che, nei procedimenti di evidenza pubblica, le specifiche tecniche e funzionali richiamate nella lex specialis non vanno interpretate in modo formalistico e rigido, ma in modo da non ostacolare la concorrenza e il favor partecipationis, purché l’offerta sia sostanzialmente idonea a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione. Nello specifico, i dispositivi contestati (es. elettrocardiografo con 8 derivazioni) sono stati ritenuti equivalenti rispetto al requisito richiesto (1-6 derivazioni), poiché ne condividono la semplicità d’uso e rispondono allo scopo pratico del requisito (facilità di utilizzo domiciliare). Analogo ragionamento è stato svolto per gli altri dispositivi e per la mancata certificazione delle app, considerate non soggette alla normativa sui dispositivi medici perché prive di funzione diagnostica o terapeutica autonoma. Quanto alle presunte difformità tra i prodotti, il TAR ha evidenziato sia la coerenza tra quanto offerto dai concorrenti sia l’assenza di reali irregolarità. La domanda di accesso agli atti è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto interesse, avendo la parte ricorrente ottenuto i documenti richiesti. L’esito è dunque stato il rigetto totale del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese.



