Rigetto del ricorso su aggiudicazione della concessione punto ristoro Università di Genova: legittimità istruttoria e offerta, correttezza procedurale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Liguria ha respinto il ricorso presentato da Baronetto S.r.l. contro l'aggiudicazione in favore di Volpi Pietro S.r.l. della concessione per la gestione del punto di ristoro presso la Scuola Politecnica dell’Università di Genova. Il ricorso lamentava la mancata verifica dell'iscrizione alla white list antimafia dell’aggiudicataria e l’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta economica. Il Tribunale ha ritenuto infondate entrambe le doglianze: l’iscrizione era provata e continua, mentre l’offerta, pur con utile modesto, era remunerativa e motivata sulla base di stime prudenti dei costi. È stata inoltre esclusa ogni irregolarità istruttoria o procedurale. Rigettate anche le domande risarcitorie, le spese di causa sono state poste a carico della parte ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza analizza puntualmente i motivi di ricorso. Sul requisito della white list antimafia, il TAR accerta che Volpi Pietro S.r.l. risultava iscritta fin dalla presentazione della domanda e ininterrottamente, sulla scorta di plurima documentazione agli atti, rendendo così infondato (e poi abbandonato) il primo motivo. Quanto alla congruità e remuneratività dell’offerta economica, il collegio chiarisce che il Piano Economico Finanziario (PEF) dell’ente aveva valore indicativo e che l’offerta dell’aggiudicataria, pur prevedendo un utile annuo basso, resta positiva e coerente rispetto alla natura e dimensione del servizio oggetto di concessione, secondo costante giurisprudenza. Non è richiesto, infatti, un utile minimo predeterminato, essendo legittima ogni offerta con utile diverso da zero, in presenza di un equilibrio economico-gestionale e di motivazioni ragionevoli. L'organizzazione del personale (numero addetti inferiore a quello stimato dall’ente) è stata ritenuta conforme alla lex specialis e ai principi di libertà imprenditoriale, purché sia garantita la continuità del servizio. La mancata acquisizione di ulteriori atti ex art. 64 c.p.a. è ritenuta preclusa in quanto già definita in via decisoria in fase cautelare. L’insieme delle censure è dunque rigettato per infondatezza. Le spese vengono poste a carico della società ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 187 è stato applicato in quanto la procedura di gara per la concessione in oggetto, di valore inferiore alla soglia europea, è stata avviata conformemente alle modalità consentite dalla norma. La sentenza richiama l’art. 187 per giustificare la legittimità della scelta procedurale adottata dall’Università e la compatibilità delle successive operazioni di verifica, valutazione delle offerte e aggiudicazione. Si evidenzia inoltre che il rispetto delle regole di selezione e dei criteri valutativi stabiliti ha garantito la correttezza e trasparenza della procedura, secondo quanto richiesto dall’articolo.



