Irricevibilità del Ricorso contro Bando di Gara per la Gestione in Concessione del Porto Turistico di Lavagna tramite Finanza di Progetto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Liguria ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall’associazione 'Marina d’Europa' e Roberto D’Alesio contro il bando e gli atti della gara per l’affidamento in concessione della gestione del porto turistico di Lavagna, indetta tramite finanza di progetto ex art. 193 d.lgs. 36/2023. Il ricorso è stato presentato oltre il termine decadenziale previsto per l’impugnazione degli atti di gara (30 giorni dalla pubblicazione nella Banca dati nazionale ANAC), rendendolo irricevibile. Il Tribunale ha inoltre rilevato l’infondatezza delle altre eccezioni sollevate e la carenza di legittimazione e interesse ad agire dei ricorrenti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sul rispetto rigoroso dei termini processuali nel contenzioso sugli appalti pubblici. In particolare, il termine di 30 giorni per l’impugnazione dei bandi di gara decorre dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale ANAC, come stabilito dall’art. 85 del Codice degli Appalti. La domanda di rimessione in termini per errore scusabile è stata respinta perché non ricorrevano né ragioni oggettive di incertezza normativa né gravi impedimenti di fatto. Inoltre, il TAR ha evidenziato come i ricorrenti non potessero vantare una legittimazione sufficiente (in quanto non operatori economici del settore) né un interesse concreto e attuale. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondate anche le doglianze principali: la presunta indeterminatezza dell’oggetto della concessione, la supposta violazione degli obblighi di conformità urbanistica e ambientale, i presunti vizi nella procedura di project financing e nella disciplina di gara, nonché la censura sull’equilibrio contrattuale. Sono state giudicate infondate anche le contestazioni sull’obbligo per il concessionario di assumere debiti pregressi e responsabilità di custodia, trattandosi di scelte rientranti nella fisiologia del rapporto concessorio e insindacabili salvo manifesta illogicità. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato irricevibile con condanna alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dai ricorrenti per censurare la presunta violazione dell’equilibrio contrattuale nella previsione di obblighi a carico del concessionario (accollo debiti e custodia). Il TAR ha chiarito che tali obblighi rientrano nella discrezionalità amministrativa e nella fisiologia della concessione, escludendo una violazione del principio sancito dall’art. 9.
Richiamato indirettamente dai ricorrenti per lamentare l’anticipazione della progettazione rispetto alla conferenza di servizi. Il TAR ha respinto la censura evidenziando che la procedura seguita rispettava la normativa e che il progetto presupponeva, ove necessario, ulteriori verifiche e autorizzazioni previste dall’art. 38.
Citato per contestare la sequenza progettuale. Il TAR ha evidenziato che la verifica e validazione del progetto di fattibilità erano state correttamente eseguite, come da documentazione, e che la disciplina seguita era conforme alle prescrizioni dell’art. 42.
Invocato dai ricorrenti per l’asserita mancanza nella documentazione di gara dei criteri ambientali minimi. Il TAR ha considerato la doglianza inammissibile per carenza di interesse concreto in capo ai ricorrenti (non operatori economici), senza rilevare vizi specifici nella procedura.
La procedura di gara oggetto di controversia è stata indetta come procedura aperta ex art. 71, risultando conforme ai principi di trasparenza e parità di trattamento previsti dalla norma.
Centrale nella decisione. Il TAR ha stabilito che il termine per l’impugnazione decorre dalla pubblicazione del bando nella Banca dati nazionale dei contratti ANAC, ai sensi dell’art. 85 comma 4, che attribuisce effetti giuridici agli atti da tale data.
Richiamato nella disciplina di gara relativamente al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione, ritenendo la procedura conforme ai criteri dell’art. 108.
Norma cardine per l’intera procedura di affidamento tramite finanza di progetto. La gara è stata indetta e gestita in stretta osservanza dell’art. 193, che disciplina la procedura, la scelta del progetto, e le modalità di selezione del concessionario.



