Inammissibilità del ricorso per difetto di notifica al Commissario straordinario nell’appalto della Diga foranea di Genova
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Liguria ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal raggruppamento Rina Consulting S.p.A. e altri contro l’aggiudicazione, da parte della Regione Liguria, del servizio di project management per la fase B della nuova Diga foranea del Porto di Genova. La causa dell’inammissibilità è il mancato coinvolgimento in giudizio del Commissario straordinario, unico soggetto legittimato in qualità di soggetto titolare della procedura di gara, essendo la Regione Liguria intervenuta solo come ente di supporto. Di conseguenza, le domande di annullamento dell’aggiudicazione e di risarcimento sono state respinte.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza riconosce che, secondo la normativa speciale applicabile, la competenza in ordine agli atti relativi alla realizzazione della diga foranea è attribuita esclusivamente al Commissario straordinario, che può avvalersi degli uffici della Regione, ma resta unico titolare del potere decisionale e amministrativo. Di conseguenza, il provvedimento di aggiudicazione della gara, pur redatto e formalmente adottato dagli uffici regionali, è imputabile al Commissario. Pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche (o almeno) a quest’ultimo. Non avendo il ricorrente notificato il ricorso al Commissario, ricorrendo così un difetto di contraddittorio rispetto all’effettiva amministrazione responsabile, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione assume rilievo giuridico perché chiarisce i rapporti tra ente ausiliario e soggetto titolare del potere in gare pubbliche di rilievo strategico e ribadisce la necessità di corretta instaurazione del contraddittorio nelle impugnazioni amministrative.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 35 viene richiamato in tema di accesso agli atti e riservatezza, con riferimento alle istanze di ostensione della documentazione di gara e delle offerte degli operatori, nonché in merito alla possibilità di oscuramento di parti delle offerte per segreti tecnici e commerciali. La sentenza menziona la trasmissione degli atti, esclusa per alcune informazioni protette dalla riservatezza tecnica e commerciale, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 35.
L'articolo 36 è citato relativamente alle modalità procedimentali di accesso agli atti di gara, disciplinando l’ostensione della documentazione di gara tramite piattaforme digitali e i termini di impugnazione delle decisioni di oscuramento. La sentenza richiama la trasmissione digitale della documentazione, la disciplina delle richieste di oscuramento e la necessità di comunicare ai partecipanti le decisioni sulle istanze di accesso.
L'articolo 71 regola la procedura aperta di gara cui si riferiva l’appalto impugnato. Nella sentenza si fa riferimento all’indizione della gara secondo la procedura aperta prevista dall’articolo 71, con la conseguente applicazione delle relative garanzie di partecipazione e pubblicità.
L'articolo 108 è invocato in relazione ai criteri di aggiudicazione, in quanto nella procedura di gara si è applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto proprio dall’articolo 108. Le censure del ricorrente riguardavano l’asserito mancato rispetto di tali criteri da parte della commissione di gara.
L'articolo 110 è richiamato nella parte delle doglianze inerenti la verifica di congruità dell’offerta presuntivamente anomala dell’aggiudicatario. La sentenza menziona la corretta applicazione della procedura di verifica di anomalia prevista da tale articolo, non contestata nel merito per via della declaratoria di inammissibilità del ricorso.



