Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione di gara per criterio discrezionale: interpretazione e limiti del sindacato sulle valutazioni tecniche della commissione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Liguria ha rigettato il ricorso di Becton Dickinson Italia s.p.a., seconda classificata, che contestava l’aggiudicazione a Devicor Medical Italy del Lotto 3 nella gara per forniture di sistemi per biopsia mammaria. Le doglianze riguardavano presunte irregolarità nei punteggi assegnati dalla commissione in relazione a criteri tecnici (leggerezza del manipolo e valore massimo di vuoto), sostenendo che le dichiarazioni tecniche di Devicor fossero errate o non veritiere. Il TAR ha ritenuto che i criteri contestati fossero di natura qualitativa e discrezionale, non meramente quantitativa, e che la valutazione della commissione – che aveva avuto modo di eseguire anche prova pratica – non risultasse manifestamente irragionevole o travisata. Non vi erano i presupposti per l’esclusione dell’aggiudicataria per illecito professionale grave. Le spese sono state compensate per un errore materiale ininfluente riscontrato nell’offerta di Devicor.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema dei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche discrezionali delle commissioni di gara. La ricorrente si doleva della attribuzione di punteggi superiori alla concorrente aggiudicataria su due criteri tecnici, rilevando discordanze tra valori dichiarati e valori reali e invocando l’esclusione per dichiarazioni non veritiere. Il TAR chiarisce che i criteri contestati non erano ancorati a dati meramente numerici ma prevedevano una valutazione globale e discrezionale su qualità e funzionalità. Pertanto, il giudice amministrativo può intervenire solo in caso di manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o uso distorto del potere valutativo, che in questo caso non sono emersi. Viene altresì escluso che l’errore materiale commesso dall’aggiudicataria nella compilazione dei dati configuri di per sé un illecito professionale grave ai sensi delle norme sugli appalti, trattandosi di un ‘falso inutile’ senza impatto sull’esito di gara, e comunque i dati corretti erano ricavabili dall’offerta. Il ricorso viene quindi respinto in quanto infondato.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato per ribadire che la stazione appaltante deve operare perseguendo il miglior risultato, ossia l’affidamento efficace e vantaggioso, tramite una valutazione complessiva – anche di tipo discrezionale – degli aspetti qualitativi delle offerte, in linea col principio del risultato e i valori di efficienza e trasparenza che la gara deve garantire.
Evocato per sottolineare che il procedimento di gara si fonda sulla reciproca fiducia tra amministrazione e operatori economici: la presenza di un errore materiale facilmente riconoscibile e non idoneo ad alterare la valutazione non spezza il rapporto fiduciario richiesto per la permanenza in gara.
Invocato per affermare il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e non discriminazione nella procedura di gara, in quanto non sono emersi comportamenti discriminatori o lesivi dell’accesso al mercato da parte della commissione.
Invocato a sostegno del principio di buona fede e tutela dell’affidamento, affermando che l’operato della commissione è stato corretto e che la buona fede della stazione appaltante non è stata messa in dubbio dai fatti di causa.
Richiamato per sottolineare che le cause di esclusione sono tassative e non possono essere interpretate estensivamente: l’errore materiale di Devicor, riconoscibile e non doloso, non rientra tra le cause tassative di esclusione previste dal codice.
Centrale nella modulazione tra le diverse fonti del procedimento di gara (disciplinare, bando, capitolato): la commissione ha operato in coerenza con le regole della lex specialis, valorizzando la discrezionalità qualitativa espressa nei criteri tecnici.
La ricorrente invocava la causa di esclusione non automatica per illecito professionale grave in capo a Devicor; il TAR esclude la ricorrenza di tale condizione poiché l’errore materiale non è grave né nasce da una volontà di fuorviare la stazione appaltante.
Rilevante nella disciplina sulle esclusioni: il TAR evidenzia come nessuna delle condizioni per escludere Devicor si sia avverata, dato che la presunta irregolarità era sanabile e non dolosa né idonea a ledere l’affidamento della stazione appaltante.
Richiamato rispetto alla doglianza di illecito professionale grave: la sentenza spiega che non sussistono i gravi presupposti (danno, dolo, falsità rilevante) richiesti dalla norma per configurare l’automatica esclusione per illecito professionale.
Utilizzato per chiarire che, in caso di errore materiale inoffensivo e facilmente riconoscibile nell’offerta, la stazione appaltante può sanare la discordanza senza necessità di attivare il soccorso istruttorio, poiché il dato corretto era già presente e deducibile dalla documentazione.
Citato per ribadire che la selezione e la valutazione delle offerte devono avvenire secondo criteri conformi alla legge e nel rispetto della trasparenza e imparzialità, come avvenuto nel caso di specie.
Fondamentale nel caso di specie, disciplinando l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato su qualità/prezzo: la lex specialis e la procedura seguita risultano perfettamente coerenti con l’articolo.



